Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissbilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1917 del codice civile, 42, 46 e 111 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751-bis, n. 1), 2767 e 2778, n. 11), codice civile, sollevata, in riferimento alle stesse norme della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006. Il Presidente: Flick Il redattore: Vaccarella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C1202