Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   inammissbilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 1917 del codice civile, 42,
46  e  111  del  regio  decreto  16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata  e  della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,
in  riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma
secondo,  della  Costituzione,  dalla  Corte di appello di Torino con
l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 2751-bis, n. 1), 2767 e 2778,
n. 11),  codice  civile,  sollevata, in riferimento alle stesse norme
della  Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con la medesima
ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
                        Il Presidente: Flick
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C1202