P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la
rilevanza  e  la non manifesta infondatezza della sollevata questione
di  legittimita' costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore
corso  del  giudizio  iniziato  con il ricorso indicato in epigrafe e
deferisce    alla   Corte   costituzionale   la   definizione   della
costituzionalita',  in  parte qua, dell'art. 33, comma 7, lettera a),
della  citata  legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 3,
comma 1, della Carta costituzionale.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 12 ottobre
2005.
                      Il Presidente: D'Alessio
L'estensore: Polidori
06C1215