P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita', in parte qua, dell'art. 33, comma 7, lettera a), della citata legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 3, comma 1, della Carta costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2005. Il Presidente: D'Alessio L'estensore: Polidori 06C1215