P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 27/terzo comma Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69/quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 legge n. 251/2006, nella parte in cui non consente di formulare un giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73/quinto comma d.P.R. n. 309/1990, nel caso di imputato recidivo ex art. 99/quarto comma c.p. Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Perugia, addi' 20 maggio 2006 Il giudice: Ricciarelli 07C0015