P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per contrasto
con  gli  artt. 3 e 27/terzo comma Cost. la questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 69/quarto   comma  c.p.,  come  modificato
dall'art. 3  legge  n. 251/2006,  nella  parte in cui non consente di
formulare   un   giudizio   di   prevalenza  dell'attenuante  di  cui
all'art. 73/quinto  comma  d.P.R.  n. 309/1990,  nel caso di imputato
recidivo ex art. 99/quarto comma c.p.
    Sospende  il  processo  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti,  sia  notificata  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
        Perugia, addi' 20 maggio 2006
                       Il giudice: Ricciarelli
07C0015