IL TRIBUNALE
Visti  gli  atti  del procedimento penale sopraindicato nei confronti
di:
     1)  Martinat  Ugo Giovanni, nato a Settimo Torinese il 28 aprile
1942,  el.  dom.  ex  art. 161 c.p.p. avv. Andrea Galasso del Foro di
Torino, assistito e difeso dall'avv. Andrea Galasso e Michele Galasso
di fiducia del Foro di Torino;
     2)  Procopio Vincenzo, nato a Davoli il 16 aprile 1944, el. dom.
ex  art. 161 c.p.p. avv. Andrea e Michele Galasso del Foro di Torino,
assistito  e difeso di fiducia avv. Andrea e Michele Galasso del Foro
di Torino;
     3)  Comastri  Paolo,  nato  a Livorno in data 8 ottobre 1965 el.
dom.  ex  art. 161 c.p.p. avv. prof. Paola Severino di Roma, via Ciro
Menotti  n. 4  e assistito e difeso dall'avv. prof. Paola Severino di
fiducia del Foro di Roma e avv. Alberto Milione del Foro di Torino di
fiducia;
     4)  Benedetto  Walter, nato a Bricherasio il 31 luglio 1948, el.
dom.  ex  art.  161  c.p.p., avv. Roberto Calleri del Foro di Torino,
assistito  e difeso dall'avv. Cesare Giordanengo e Roberto Calleri di
Sala di fiducia del Foro di Torino;
     5)  Campitelli  Maria  Rosaria,  nata  a  Lauria (Potenza) il 12
gennaio  1959,  el.  dom.  ex  art.  161 c.p.p. avv. Rosario Minniti,
Milano,  via  Podgora  n. 15,  assistita  e  difesa dall'avv. Rosario
Minniti di fiducia del Foro di Torino;
     6)  Desiderio  Giovanni,  nato a Bosconero il 4 maggio 1948, el.
dom.  ex  art.  161  c.p.p.  avv.  U.  Giardini  del  Foro di Torino,
assistito e difeso avv. U. Giardini di fiducia del Foro di Torino;
     7)  Coletta  Mauro, nato a Segni (Roma) il 18 febbraio 1956, el.
dom.  ex  art.  161  c.p.p.  avv. Alberto Mittone del Foro di Torino,
assistito  e  difeso  di  fiducia  avv.  Alberto  Mittone del Foro di
Torino;
     8)  Cerutti Giuseppe, nato a Borgomanero il 6 febbraio 1938 res.
Borgomanero,  viale Kennedy n. 77, assistito e difeso di fiducia avv.
U. Del Basso De Caro del Foro di Benevento;
     9)  Luciani  Gianni,  nato  a Feltre (B) il 10 gennaio 1945, el.
dom.  presso  l'avv.  Umberto  Giardini  del foro di Torino difeso di
fiducia avv. U. Giardini e Maria Luisa Capuani del Foro di Torino;
     10) Perotto Elio, nato a Torino 1° dicembre 1949 el. dom ex art.
161 c.p.p. avv. Luigi Chiappero del foro di Torino assistito e difeso
di fiducia avv. Luigi Chiappero e Luigi Giuliano del Foro di Torino;
     11)  Gavio  Marcellino,  nato  a Castelnuovo Scrivia l'11 aprile
1932,  el. dom. ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Alessandro Mazza del
foro di Torino assistito e difeso dall'avv. Cesare Zaccone e A. Mazza
di fiducia del Foro di Torino;
     12)  Boccato  Elio, nato a Cuorgne' l'11 dicembre 1943, el. dom.
ex  art.  161  avv.  G. Anfora del Foro di Torino, assistito e difeso
dall'avv. G. Anfora e L. Giuliano di fiducia del Foro di Torino;
     13)  Borsellino  Giuseppe, nato a Ribera (Agrigento) il 7 agosto
1956,  dom.  ex  art.  161  c.p.p.,  Pecetto T.se in via Eremo n. 29,
assistito  e  difeso  dall'avv. Matteo Bodo di ufficio, con studio in
Torino, c.so Francia n. 30, tel. 011-4732610, del Foro di Torino;
     14)  Preda  Gian Giuseppe, nato a Gemme il 20 febbraio 1955; 15)
Barone  Andrea, nato a Borgosesia il 9 maggio 1970, entrambi el. dom.
ex art. 161 c.p.p. avv. Dario Canalini del Foro di Vercelli, entrambi
assistiti  e  difesi  dall'avv.  Dario  Casalini ed Andrea Corsaro di
fiducia del Foro di Vercelli;
     16)  Colistro  Michele,  nato Cosenza in data 21 marzo 1949, el.
dom.  ex art. 161 c.p.p., Roma, viale Aldo Ballarin n. 162, assistito
e   difeso   dall'avv.  Riccardo  D'Adamo  di  fiducia  del  Foro  di
Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6;
     17) Valentino Rossella, nata a Torrebruna il 23 giugno 1965, el.
dom. ex art. 161 c.p.p., Gesit Engeneering, Roma, via Cesare Federici
n. 1,  assistito  e  difeso dall'avv. Riccardo D'Adamo di fiducia del
Foro di Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6,
                           I m p u t a t i
Martinat,  Desiderio,  Benedetto,  Comastri, Campitelli, Procopio: 1)
per  il  reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma c.p.
perche' in concorso tra loro, nelle seguenti qualita':
     Paolo  Comastri,  direttore  generale  della societa' Lyon Turin
Ferroviaire  (LTF,  societa'  a capitale pubblico sorta nel 2001, con
accordo  tra  gli  stati  di  Italia  e Francia) preposto al pubblico
incanto  per  la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus con
poteri  di  designazione  della  commissione  tecnica  di  gara  e di
vigilanza, controllo e impulso del procedimento;
     Walter  Benedetto, responsabile della direzione costruzioni LTF,
nonche' presidente designato della commissione tecnica di gara;
     Ugo  Martinat,  quale  esponente del partito Alleanza Nazionale,
con  funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attivita' del
medesimo nella Regione Piemonte;
     Desiderio  Giovanni,  membro  del  consiglio dell'Agenzia Torino
2006 e rappresentante politico della medesima area;
     Campitelli  Maria  Rosaria,  dirigente di Metropolitane Milanesi
S.p.a.
Con  collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto sopra indicato
tenendo  le  seguenti  condotte: dopo che Procopio, per il tramite di
Desiderio  Giovanni,  veniva  a  contatto  con Benedetto Walter e gli
rappresentava  il  suo  interesse  a partecipare e ad aggiudicarsi la
gara,  Martinat Ugo, vice ministro delle infrastrutture, su richiesta
di  Procopio  e  desiderio,  invitava  Benedetto Walter a favorire il
Procopio  nell'ambito  della gara in questione; Benedetto organizzava
un  appuntamento  tra  Procopio  e  Comastri;  Comastri  suggeriva  a
Procopio  l'opportunita'  di associarsi ad altra impresa, individuata
in  M.M.  S.p.A.  per  potersi  aggiudicare  la  gara  -  a  tal fine
intervenendo  altresi' presso gli addetti alle procedure negoziali di
LTF   cosi'   che   venisse  disposta  una  proroga  del  termine  di
presentazione  delle  offerte,  in modo da favorire il Procopio nella
predisposizione  degli  accordi per la costituzione dell'Associazione
Temporanea  d'Imprese  e  nella  redazione della relazione tecnica da
presentare  con  la  domanda  di  partecipazione alla gara; Benedetto
collaborava  con  Procopio  nella  redazione della predetta relazione
tecnica; Campitelli accettava la proposta di Procopio di associare MM
S.p.A  a  STI S.r.l. essendo messa al corrente delle collusioni con i
preposti alla gara, cosi' che MM S.p.A. presentava in effetti offerta
in  AI  tra  l'altro  con STI S.r.l. societa' amministrata e comunque
gestita dal Procopio.
In Torino ed altrove da marzo a giugno 2004.
Martinat,  Perotto,  Coletta, Gavio, Luciani, Cerutti: 2) In concorso
tra  loro ex art. 10 c.p.p., e con Fantini Teresio - deceduto - nella
loro rispettiva qualita':
     Martinat  quale  esponente  del  partito Alleanza Nazionale, con
funzioni  sostanziali  di  direzione  ed  impulso delle attivita' del
medesimo  nella  regione Piemonte; Perotto di direttore tecnico delle
infrastrutture  viarie dell'Agenzia Torino 2006; Coletta di Direttore
Centrale  direzione  Autostrade  e Trafori ANAS S.p.A.; Cerutti nella
sua  qualita'  di  Presidente Sitaf S.p.A.; Luciani di amministratore
delegato  Sitaf  S.p.A.; Gavio di dominus di Sitaf S.p.A. e Grassetto
lavori S.p.A., Fantini di amministratore di Sitalfa S.p.A.
Del  reato  di  cui  all'art.  323 c.p., per avere Perotto agendo per
conto  dell'Agenzia  Torino  2006, Coletta per conto di ANAS S.p.A. -
quali  pubblici  ufficiali  nello  svolgimento delle proprie funzioni
incaricati  di  partecipare  alle riunioni prodromiche alla redazione
del  testo  ed alla conseguente stipulazione della convenzione di cui
infra  - in violazione di norme di legge - procurato intenzionalmente
un  ingiusto vantaggio patrimoniale a Sitaf S.p.A. e Sitalfa S.p.A. a
seguito  di  sollecitazione  ed  interessamento  di Cerutti, Luciani,
Gavio  e  Fantini  -  intervenuti  nei  rapporti  con  predetti  enti
nell'interesse  di  quest'ultima  (societa'  nella  quali  i medesimi
ricoprivano  i  ruoli  formali  o sostanziali di amministratori sopra
precisati); avendo Martinat - nel suo ruolo sopra indicato - posto in
essere  interventi  diretti a favorire - nell'interesse di Marcellino
Gavio  e  Teresio Fantini e delle societa' da questi controllate - la
stipulazione della convenzione da parte degli enti pubblici coinvolti
(ANAS  S.p.A.  e  Agenzia  Torino 2006) nei termini temporali ed alle
condizioni   suggerite   dai   rappresentanti  delle  societa'  sopra
precisate,  con  particolare riguardo all'indicazione di Sitaf S.p.A.
quale  stazione  appaltante  ed  alla  possibilita' di esecuzione dei
lavori  da  partesi  quest'ultima  con affidamento diretto senza gara
pubblica.
   In particolare per avere - nei modi ed in funzione degli interessi
sopra descritti - predisposto e determinato la stipulazione in data 9
luglio 2004 di una convenzione tra l'Agenzia Torino 2006, Anas S.p.A.
e  Sitaf  S.p.A., avente ad oggetto, tra l'altro, la suddivisione dei
lavori relativi alla c.d. «variante S.S. 589» in due lotti (a e b) e,
il  lotto b (infrastrutture dalla galleria «via antica di Francia» al
successivo  tratto  in  trincea, dalla galleria artificiale scatolare
sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la
S.S.  25  e  la  variante  alla S.S. 589) la delega delle funzioni di
stazione   appaltante   a   favore   della   Sitaf   S.p.A.  societa'
concessionaria  rispetto  ad  Anas S.p.A. ma, in rapporto all'Agenzia
Torino 2006, soggetto di diritto privato - in violazione dell'art. 3,
comma  3-bis, legge n. 285/2000, istitutiva dell'Agenzia Torino 2006,
come  modificata  legge  26  marzo  2003, n. 48, laddove quest'ultimo
prevede che «l'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di
delegare,  tenuto  conto  della  tipologia  dell'intervento  e  della
capacita'  organizzativa  e  gestionale  del  soggetto  delegato,  le
funzioni   di  stazione  appaltante  ad  amministrazioni  o  soggetti
pubblici,    con    particolare   riguardo   agli   enti   competenti
istituzionalmente   alla   realizzazione   degli   impianti  e  delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi
di  cui  agli  allegati 1, 2 e 3, tenuto conto altresi' del fatto che
Sitaf  S.p.A.  aveva  direttamente  manifestato  -  dell'ambito delle
riunioni  prodromiche  alla firma della convenzione - l'intenzione di
procedere  alla  realizzazione  delle opere direttamente o quantomeno
tramite una societa' controllata; inoltre per avere:
     comunque  individuato  Sitaf  S.p.A.,  in  forza  della predetta
convenzione  senza  procedere  a  previa «gara», da espletarsi almeno
sulla  base  di  studi  di fattibilita', nel rispetto della direttiva
93/37/CEE   del   consiglio,  del  14  giugno  1993,  e  delle  norme
concernenti le verifiche antimafia»;
     omesso  di  verificare  -  in  particolare  Perotto - nonostante
l'espresso richiamo della convenzione alla legge n. 109/1994, art. 2,
terzo  comma - che Sitaf S.p.A. provvedesse comunque, nell'osservanza
della  legge  n. 109/1994,  agendo quale delegata dell'Agenzia Torino
2006  e  non quale concessionaria dell'Autostrada A32, a bandire gara
pubblica  per  individuare  i  soggetti  tenuti  alla  esecuzione dei
lavori,  laddove  al contrario procedeva con affidamento diretto alla
controllata Sitalfa S.p.A.
Violazioni  in conseguenza della quale Sitaf S.p.A. veniva incaricata
- in base alla predetta convezione ed in assenza comunque di una gara
svolta  nel  rispetto della direttiva 93/37/CEE - di svolgere, per il
lotto  b),  la funzione di stazione appaltante, cosi' che in concreto
disponeva l'affidamento diretto dei medesimi alla controllata Sitalfa
S.p.A.,  senza  bandire alcuna gara pubblica, condotte in conseguenza
delle  quali  si  determinava  per  Sitaf S.p.A. e per Sitalfa S.p.A.
l'ingiusto  vantaggio  patrimoniale  costituito dalla possibilita' di
eseguire  i  lavori - per il cui finanziamento, stabilito a carico di
Sitaf  S.p.A.,  era comunque previsto un piano di rientro finanziario
con  intervento  sui  pedaggi  da  concordare  con  Anas S.p.A. - con
affidamento diretto ad una controllata, nonche' un ingiusto danno per
i soggetti eventualmente interessati a concorrere sia per svolgere la
funzione  di  stazione  appaltante che per l'esecuzione dei lavori, i
quali,  a  seguito  della  violazione  della procedure - non potevano
intervenire  in  tal  senso.  In  Torino, in data 9 luglio 2004 e nel
periodo immediatamente anteriore e prossimo.
Martinat,  Procopio,  Boccato in concorso tra loro ai sensi dell'art.
110 c.p. e con Chiatante Nicola (per il quale si procede a parte): 3)
del  reato  di  cui  agli artt. 110, 353, primo e secondo comma, c.p.
perche'  in  concorso  con  Procopio Vincenzo, agendo Chiatante quale
direttore   generale   dell'Ares   e  responsabile  del  procedimento
«procedura  aperta  ex  art.  6,  comma  1, lett. a) d.lgs. n. 157/95
afferente  Direzione  lavori e contabilita', prestazioni coordinatore
sicurezza  fase  lavori  ex d.lgs. n. 494/1996 per un corrispettivo a
base  d'appalto  di euro 4.068.326,26 s.r. 232 Variante Cossato Valle
Mosso Trivero Canton Colombo Mottalciata rotatoria Mottalciata»:
     Procopio  Vincenzo  quale titolare della STI S.r.l., concorrente
nella  gara  medesima  quale mandataria del raggruppamento temporaneo
d'imprese;
     Martinat   Ugo  agendo  quale  esponente  del  partito  Alleanza
Nazionale,  con  funzioni  sostanziali  di direzione ed impulso delle
attivita'   del   medesimo  nella  Regione  Piemonte  con  collusioni
turbavano  la  gara  nel pubblico incanto bandito dall'Ares Piemonte,
tenendo  la  seguente  condotta: in un incontro svoltosi negli uffici
del  Chiatante,  il  Procopio  - rivoltosi a Chiatante su indicazione
dell'on. Martinat, presentandosi e risultando effettivamente legato a
quest'ultimo  da  stretto  legame personale - manifestava al pubblico
ufficiale   l'interesse   a   partecipare   alla   gara  predetta  in
associazione  temporanea  d'impresa  con  la  societa'  bonifica;  il
Chiatante  -  confidava  al  Procopio  che  lui  ed  i  membri  della
commissione  interna  da  lui  nominata  avevano un giudizio negativo
sulla  societa'  Bonifica,  di modo che Procopio si determinava a non
associarsi con la predetta societa';
     Boccato  predisponeva  la  bozza  del bando di gara, riferendo a
Procopio  lo  stato  del procedimento di approvazione e pubblicazione
del  bando,  segnatamente  riferendogli  quando il bando veniva posto
all'attenzione  del direttore generale dell'Ares Nicola Chiatante per
la  firma, operando quindi in seno alla commissione aggiudicatrice in
modo  da  determinare l'aggiudicazione a favore della societa' STI di
Procopio;
     Comportamenti tutti in conseguenza dei quali Procopio presentava
l'offerta  senza associarsi con Bonifica e si aggiudicava la gara. In
Torino  tra  il  29  aprile  2004  ed  il  19  ottobre  2004 (data di
aggiudicazione).
Martinat,  Desiderio, Procopio, Borsellino, Barone e Preda nelle loro
rispettive qualita':
     Martinat,  quale  esponente  del partito Alleanza Nazionale, con
funzioni  sostanziali  di  direzione  ed  impulso delle attivita' del
medesimo  nella  regione  Piemonte,  unitamente a Desiderio Giovanni,
membro  del  consiglio  dell'Agenzia  Torino  2006  e  rappresentante
politico della medesima area;
     Borsellino  quale  membro della commissione aggiudicatrice infra
precisata e come tale pubblico ufficiale;
     Procopio di libero professionista incaricato da Lis S.r.l. della
redazione  di un progetto tecnico inserito nell'offerta presentata da
quest'ultima,  nonche'  di  soggetto  legato  da rapporti personali e
professionali al Martinat;
     4)  del reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma,
c.p.  perche'  agendo  in  concorso  tra  loro,  nell'interesse ed in
accordo  con  Barone  Andrea  e  Preda  Gian  Luigi - rispettivamente
amministratore  procuratore  di Lis S.r.l. - e grazie ai buoni uffici
presso  Martinat  e Desiderio del Procopio - turbavano la regolarita'
della procedura di pubblico incanto per l'affidamento dell'esecuzione
delle opere, somministrazione provviste e mezzi d'opera necessari per
l'adeguamento  e  messa  in  sicurezza  della  S.S. 589 nel comune di
Pinerolo, bandita dall'Agenzia Torino 2006 con collusioni finalizzate
ad assicurare l'aggiudicazione a Lis S.r.l., destinate a manifestarsi
-  attraverso  le  valutazioni  del  Borsellino - nell'ottenimento di
elevato  punteggio  sull'offerta  tecnica,  con  particolare riguardo
all'aspetto  del  piano  della  qualita',  redatto dall'ing. Vincenzo
Procopio  e presentato come parte integrante dell'offerta dell'A.T.I.
L.I.S. Tomat. In Torino febbraio 2004.
Borsellino,  Barone  e Preda, altresi', in concorso tra loro ai sensi
dell'art  110  c.p.:  5)  del reato di cui all'art. 326, primo comma,
c.p.  per  avere  Borsellino,  violando  i  doveri  inerenti alle sue
funzioni di membro della commissione tecnica di gara nel procedimento
di  pubblico  incanto  di  cui  al  capo precedente, rivelato notizie
d'ufficio  a  Barone Andrea, socio di Lis S.r.l. - societa' che aveva
preso parte alla gara - anche nell'interesse di Preda Gian Giuseppe -
segnatamente  comunicandogli  i suoi intenti e gli orientamenti della
commissione  aggiudicatrice  con  telefonate  avvenute il 18 febbraio
2005 alle ore 8,35, alle ore 19,31, alle ore 20,24, alle ore 22,44, e
cio'  prima  della  seduta  pubblica  della commissione giudicatrice,
tenutasi il 20 febbraio 2004. In Torino 18 febbraio 2004.
Colistro Michele, Valentino Rossella e Nicola Chiatante (per il quale
si  procede  a  parte)  i in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110
c.p.:  6)  del reato di cui all'art. 81 cpv. 353, secondo comma c.p.,
perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
concorso  fra loro, con collusioni, Colistro (dirigente del Ministero
dei  trasporti  ed infrastrutture) quale titolare occulto della Gesit
S.r.l., Valentino quale legale rappresentante Gesit S.r.l., Chiatante
quale  direttore  generale  dell'Ares Piemonte, turbavano la gara nei
pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte:
     in  violazione  del  disposto  dell'art.  17, terzo comma, legge
n. 55/1990,  ove  e' previsto il divieto di partecipazione a societa'
per  le  quali  risulti  intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v.
determinazione  autorita'  vigilanza  lavori  pubblici 13/2003 del 15
luglio 2003);
     Colistro   e   Valentino   decidevano   la   partecipazione   in
associazione  temporanea  d'impresa con altre societa' (Sina S.p.A. -
societa'  mandataria,  Batimat  S.r.l.,  Siteco  S.r.l., Studio Valle
Progettazioni,  Studio  Tosonotti  e  Associati,  mandanti)  di Gesit
Engeneering  S.r.l.  alla  gara  indetta  mediante  pubblico  incanto
dall'Ares   avente   ad  oggetto  l'affidamento  della  progettazione
definitiva  della  «variante esterna all'abitato di Tortona» ed altri
servizi (corrispettivo totale € 22.944.521,00);
     Chiatante  ometteva  di  rilevare  o  comunque  di  segnalare  e
nonostante la conoscenza della
     situazione  sopra  descritta riferibile al Colistro, nell'ambito
ed  in  virtu'  dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le
violazioni predette;
     cosicche'  Gesit  S.r.l.  veniva ammessa, anziche' esclusa dalle
gare,  ed  unitamente  alle  altre  imprese  raggruppate in A.T.I. si
aggiudicava le gare sopra indicate. In Torino, aggiudicazione in data
16 giugno 2004;
Colistro  Michele,  Valentino  Rossella,  Procopio  Vincenzo e Nicola
Chiatante  (per  il quale si procede a parte) in concorso tra loro ai
sensi  dell'art.  110 c.p.: 7) del reato di cui all'art. 81 cpv. 353,
secondo c.p., perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso,  in concorso tra loro, con collusioni, Colistro (dirigente
del Ministero dei trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto
della  Gesit  S.r.l.,  Valentino  quale  legale  rappresentante Gesit
S.r.l.,   Chiatante  quale  direttore  generale  dell'Area  Piemonte,
turbavano  la  gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo
le seguenti condotte:
     in  violazione  del  disposto  dell'art.  17, terzo comma, legge
n. 55/1990,  ove  e' previsto il divieto di partecipazione a societa'
per  le  quali  risulti  intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v.
determinazione  autorita'  vigilanza  lavori  pubblici 13/2003 del 15
luglio 2003);
     Colistro   e   Valentino   decidevano   la   partecipazione   in
associazione temporanea d'impresa con altre societa' e professionisti
(STI  S.r.l.,  Mandante, con ing. Pietro Corona, ing. Luigi Quaranta,
Core  Ingegneria  S.r.l.,  E.E.Co. Network, A&K Ingegneri Geotecnica,
mandatarie)  di  Gesit  S.r.l.  alla  gara  indetta mediante pubblico
incanto   dall'Ares  avente  ad  oggetto  l'affidamento  dei  servizi
d'ingegneria  relativamente  all'intervento  di «raccordo tangenziale
est  tratto  S.R.  11 e S.R. 590 Ponte Gassino» (corrispettivo totale
euro 25.300.230,00);
     Chiatante  ometteva  di  rilevare  o  comunque  di  segnalare  e
nonostante  la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile
al  Colistro, e direttamente conosciuta dal legale rappresentante STI
S.r.l. Procopio, nell'ambito ed in virtu' dei suoi poteri e doveri di
controllo e vigilanza, le violazioni predette;
     cosicche'  Gesit  S.r.l.  veniva ammessa, anziche' esclusa dalle
gare,  ed  unitamente  alle  altre  imprese  raggruppate in A.T.I. si
aggiudicava le gare sopra indicate. In Torino, aggiudicazione in data
3 novembre 2003.
Colistro  Michele,  Valentino Rossella, Procopio Vincenzo in concorso
tra  loro  ai  sensi dell'art. 110 c.p.: 8) del reato di cui all'art.
48,  353,  secondo  c.p.,  in  relazione  alla gara mediante pubblico
incanto   per   l'affidamento   dei  servizi  tecnici  inerenti  alla
realizzazione  della «variante S.S. 589 del laghi di Avigliana» - per
il   progetto   preliminare  ed  i  connessi  servizi  (corrispettivo
totale €  6.597.630,35) in violazione di norme di legge, turbato
la  gare  in  oggetto,  cosi' procurando intenzionalmente un ingiusto
vantaggio  patrimoniale  all'ATI  S.T.I.  S.r.l.,  Musi.Net.  S.p.A..
Ecoplan  S.p.A.,  Batimat  S.r.l.,  Giu&Partners  S.r.l., ing. Renato
Martellotta,  prof.  geol. Franco Grasso Ges.I.T. Engineering S.r.l.;
segnatamente per avere:
     Procopio   in  qualita'  di  amministratore  della  STI  S.r.l.,
Colistro  quale  titolare  occulto  di  Gesit S.r.l., Valentino quale
amministratore  Gesit  S.r.l.,  con  collusioni,  in  violazione  del
disposto dell'art. 17, terzo comma, legge n. 55/1990, ove e' previsto
il  divieto  di  partecipazione  a  societa'  per  le  quali  risulti
intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione autorita'
vigilanza  lavori  pubblici  13/2003  del  15 luglio 2003, conoscendo
Procopio  il  ruolo  di titolare occulto ricoperta in Gesit S.r.l. da
Colistro)   concordato   l'inserimento   in  Associazione  Temporanea
d'Impresa  con  STI  S.r.l.  di  Gesit  S.r.l.  e quindi partecipato,
associandosi  anche  ad  altre  societa'  alla  procedura ad evidenza
pubblica   per   l'affidamento  dei  servizi  tecnici  inerenti  alla
realizzazione  della  «variante  S.S.  589  dei laghi di Avigliana» -
indetta   e   bandita   dall'Agenzia   Torino   2006,   in  tal  modo
fraudolentemente sottacendo ai funzionari pubblici preposti alle gare
in  oggetto  la  situazione  sopra  descritta  -  che avrebbe portato
all'esclusione  dalla gara dell'ATI cosi' composta - ottenendo, anche
in  ragione della composizione e delle professionalita' vantate dalle
ATI,   un   punteggio   tecnico  sulle  offerte  tale  da  assicurare
l'aggiudicazione  a  quest'ultima  della  gare in oggetto. In Torino,
nell'ottobre 2002.
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
Premesso  che  in  data  9  gennaio  2006  il  giudice delle indagini
preliminari   di   Torino,  chiamato  a  decidere  nell'ambito  della
procedura  incidentale relativa alla distruzione della documentazione
attinente  alle  intercettazioni  telefoniche  alle quali aveva preso
parte l'imputato on. Martinat, sollevava la seguente questione.
«Premesso che in data 28 giugno 2005 il pubblico ministero depositava
richiesta di acquisizione di operazioni di intercettazione telefonica
nel  procedimento  n. 1918/04  RGNR,  in relazione alle conversazioni
indicate  in  un  separato  elenco,  alle quali prese parte l'on. Ugo
Martinat,  nato  a  Settimo  Torinese  il 28 aprile 942, indagato nel
procedimento  sopra  indicato  parlamentare,  membro della Camera dei
deputati;
     il p.m., richiamando espressamente l'art. 6, secondo comma della
legge  n. 140/2003,  invitava  il  giudice  sottoscritto a sentire le
parti  ‘‘ossia gli indagati espressamente indicati in relazione a
ciascuna  ipotesi  delittuosa) ed i difensori ai sensi dell'art. 268,
sesto  comma c.p.p.'' e, successivamente, a trasmettere gli atti alla
camera  dei  deputati  onde  ottenere, da questo ramo del parlamento,
l'autorizzazione   all'utilizzo   processuale   delle   conversazioni
telefoniche citate;
     all'udienza camerale del 23 settembre u.s. comparivano il p.m. e
tutti i difensori degli indagati illustrando le rispettive ragioni;
     il  p.m. insisteva nella propria richiesta chiedendo altresi' al
giudice  di  respingere  le  questioni di legittimita' costituzionale
sollevate  con  apposite memorie dai difensori dell'on. Martinat e di
Desiderio  Giovanni (alle quali aderivano anche altri difensori: vds.
il verbale dell'udienza);
     questo   giudicante   rigettava  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 6, legge n. 140/2003, nella parte in cui non
prevede  la  necessita'  di chiedere l'autorizzazione preventiva alla
camera  di  appartenenza  per  l'intercettazione  delle conversazioni
telefoniche  c.d.  indirette od occasionali del parlamentare indagato
(registrate  cioe'  sulle  utenze  non  in uso al parlamentare ovvero
presso  luoghi non rientranti nella disponibilita' del parlamentare),
e  disponeva  trasmettersi la richiesta alla camera dei deputati, per
l'autorizzazione  all'utilizzo  ‘‘postumo'' delle intercettazioni
in discorso;
     la  Camera  dei  deputati  nella  seduta  del  20  dicembre 2005
deliberava di denegare l'autorizzazione in discorso;
     il  Presidente  della Camera restituiva gli atti per l'ulteriore
corso con missiva pervenuta a questo Ufficio il 31 dicembre 2005;
                            O s s e r v a
Come  indicato  in  premessa, con atto pervenuto il 28 giugno 2005 il
p.m.  chiedeva  al  giudice sottoscritto di inoltrare alla Camera dei
deputati  la  richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale di
alcune  conversazioni telefoniche, intercettate sulle utenze in uso a
persone  non  parlamentari, alle quali prese parte l'on. Ugo Martinat
(membro  della  Camera  dei  deputati),  iscritto  nel registro delle
notizie  di reato per varie ipotesi di turbativa d'asta aggravata, in
concorso  con imprenditori e pubblici amministratori (artt. 110, 353,
commi  1  e  2  c.p.  ),  in  relazione  agli appalti per i lavori di
costruzione  della linea ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione e
per  i  lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune arterie
stradali dei Piemonte.
I  difensori  dell'on.  Martinat si opponevano all'accoglimento della
richiesta   assumendo   la  non  applicabilita'  dell'art.  6,  legge
n. 140/2003  alla  fattispecie  in  esame  in  quanto  l'on. Martinat
risultava  indagato  nello  stesso  procedimento,  dunque  non poteva
ritenersi  terzo  rispetto al procedimento nel quale la richiesta era
formulata (infatti, il primo comma dell'art. 6 menziona espressamente
i procedimenti riguardanti terzi).
In  estrema  sintesi,  i  difensori  dell'on. Martinat (e di Giovanni
Desiderio)  sostenevano  come  una interpretazione costituzionalmente
orientata delle norme applicabili alla fattispecie ponesse il giudice
di  fronte a questa alternativa: ritenere applicabile l'art. 4, legge
n. 140/2003  e, conseguentemente, dichiarare immediatamente indagato,
ovvero  sollevare  la  questione di legittimita' costituzionale degli
artt.  4  e  6  stessa  legge  nella parte in cui - non disciplinando
espressamente  il  caso  in esame - sembrano consentire all'autorita'
inquirente  di  intercettare  ‘‘indirettamente''  il parlamentare
indagato,  rimettendo  successivamente  all'autorita'  giudiziaria la
decisione se utilizzare liberamente quelle conversazioni senza alcuna
autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare
indagato  (trattandosi,  appunto,  di caso non espressamente regolato
dalla  legge)  ovvero chiedere l'autorizzazione postuma al parlamento
(richiamando   analogicamente   l'art.   6,   secondo   comma,  legge
n. 140/2003).
Secondo    l'assunto   difensivo   anche   questa   seconda   opzione
interpretativa  sarebbe stata irragionevole, oltre che non rispettosa
delle  guarentigie  di  cui  all'art.  68  costituzione,  atteso  che
quest'ultima   norma   fa  espresso  riferimento  ad  intercettazioni
‘‘in  qualsiasi  forma,  di  conversazioni  o  comunicazioni'' e,
dunque,   ad   avviso   dei   difensori,   anche   all'ipotesi  delle
intercettazioni   indirette  delle  conversazioni  del  parlamentare,
nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato.
Questo  giudicante  riteneva manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale proposta dalla difesa osservando come la
norma  applicabile  al  caso  di specie fosse proprio l'art. 6, legge
n. 140/2003, richiamato dal p.m. a corredo della richiesta.
Pertanto  inviava  la  richiesta  alla Camera dei deputati perche' si
esprimesse in ordine alla richiesta di autorizzazione del p.m.
La  Camera dei deputati, come accennato, nella seduta del 20 dicembre
2005, negava l'autorizzazione in discorso.
Conseguentemente,  non puo' dubitarsi che, in conformita' all'art. 6,
quinto  comma,  legge  n. 140/2003,  la  documentazione relativa alle
intercettazioni  telefoniche  alle  quali  prese parte l'on. Martinat
debba essere distrutta immediatamente.
Nondimeno,  prima  di  dar  corso  alla  distruzione questo decidente
ritiene  doveroso  sollevare  d'ufficio  la questione di legittimita'
costituzionale della norma in discorso.
La   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi 2, 5 e 6
dell'art.  6  della  legge  n. 140/2003  risulta  apprezzabile  sotto
differenti  angoli visuali mentre la rilevanza della stessa questione
risulta   in   re  osa  atteso  il  diniego  all'utilizzazione  delle
conversazioni  espresso dalla Camera dei deputati nella seduta del 20
dicembre 2005.
Con  riferimento  alla  non  manifesta infondatezza, preliminarmente,
mette  conto  osservare  come  la  disciplina complessiva, risultante
dall'art.  6  della  legge  in  questione. si sia spinta ben oltre il
raggio  di  operativita'  delle  guarentigie  parlamentari,  previste
dall'art.  68 della costituzione. Infatti, occorre sottolineare come,
contrariamente  a  quanto  sostenuto dai difensori dell'on. Martinat,
l'art.  68 della Cost. abbia riguardo unicamente alle intercettazioni
‘‘dirette''  del parlamentare e non preveda alcuna autorizzazione
o garanzia con riferimento all'utilizzabilita' processuale delle c.d.
intercettazioni ‘‘indirette''.
Ne'  potrebbe  affermarsi  il  contrario  sulla  base della locuzione
‘‘in  qualsiasi  forma''  impiegata  dal terzo comma dell'art. 68
Cost.  Ad  avviso del giudice sottoscritto, questa espressione non si
riferisce  alle intercettazioni ‘‘indirette'' od occasionali ma -
piu'  semplicemente  -  alle  differenti  modalita'  con  le quali la
captazione  delle  conversazioni  puo' avvenire e ai diversi mezzi di
comunicazione intercetati (intercettazioni telefoniche, tra presenti,
di sistemi informatici e telematici ecc.).
Peraltro,  una  volta escluso che l'art. 68, terzo comma costituzione
faccia  riferimento  anche  alle intercettazioni ‘‘indirette'' e,
conseguentemente,  una  volta  esclusa  l'applicabilita'  al  caso di
specie   dell'art.   4,   legge   n. 140/2003   (che   disciplina  le
intercettazioni  delle  utenze  in  uso  al parlamentare), si pone il
problema  di verificare se il legislatore ordinario potesse estendere
(sia   pure   a   posteriori)   le  guarentigie  di  cui  alla  norma
costituzionale  anche  alle conversazioni o comunicazioni considerate
nell'art.  6  della  legge  citata  e  se  l'averlo  fatto esponga la
disciplina  adottata  a  censure  sotto il profilo della legittimita'
costituzionale.
Come  accennato,  il  giudice  sottoscritto dubita della legittimita'
costituzionale della normativa di attuazione dell'art. 68 cost. sotto
diversi profili.
Il  primo attiene al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Cost.
Questo  giudicante  non  ignora  come la previsione di un trattamento
differenziato  non  implichi,  per  cio' solo, violazione dell'art. 3
della   Cost.,  ben  potendo  la  diversita'  di  trattamento  essere
giustificata   dalla   diversita'   delle   situazioni   regolate   e
dall'esigenza  di  dare  protezione  a  valori, quanto meno, di rango
pari-ordinato  rispetto a quelli che vengono in rilievo nella singola
disciplina.
Nel  caso  in esame il primo principio che viene in rilievo e' quello
della  parita' di trattamento rispetto alla giurisdizione che, com'e'
noto,  e'  alle origini della formazione dello stato di diritto (come
non  manca  di  sottolineare  la  Corte costituzionale nella sentenza
n. 24/2004  relativa ad altra parte della legge in esame), si' che il
sistema  di immunita' e di prerogative dei membri del parlamento puo'
venire in gioco soltanto come eccezione rispetto alla regola e valere
unicamente  per  i  casi espressamente considerati. Casi ritenuti dal
legislatore  costituente  in  grado  di interferire o condizionare la
libera  esplicazione  della funzione parlamentare e, dunque, idonei a
giustificare  la  deroga  ad  un principio, fondante dell'ordinamento
democratico, quale quello della parita' di trattamento.
Orbene,  ad  avviso  di  questo  giudicante la ratio di preservare la
funzione  parlamentare  da  indebite  interferenze  o condizionamenti
dell'attivita'  giudiziaria  non  giustifica affatto la necessita' di
distruzione  delle  intercettazioni indirette od occasionali (art. 6,
comma 5).
Pare  allo  scrivente  che  la  previsione  della  distruzione  della
documentazione   (ovvero   l'inutilizzabilita'   dei  verbali,  delle
registrazioni e dei tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione
dell'art.  6,  legge  n. 140/2003, come previsto dall'ultimo comma di
questo  articolo),  non abbia a che vedere con la libera esplicazione
delle   funzioni   parlamentari,   trattandosi,   da   un   lato,  di
intercettazioni captate sulle utenze o presso luoghi in uso a persone
non   parlamentari   e,   dall'altro,   di   conversazioni   la   cui
utilizzabilita'  processuale  nei confronti del membro del parlamento
risulta  comunque  preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera
di appartenenza.
Dunque  la  necessita'  di  distruggere  tali conversazioni si spiega
unicamente  con  l'esigenza  di  tutelare oltre modo le conversazioni
alle  quali  abbia  preso  parte un parlamentare, con evidente quanto
ingiustificata subordinazione del principio di uguaglianza al diritto
alla  riservatezza  delle  comunicazioni  del  cittadino parlamentare
(cosi' C. cass., sez. IV, ord. 4 febbraio 2004, n. 10772).
Non  e'  chi  non  veda,  infatti,  come mediante questa disposizione
normativa  si  determini  una irragionevole disparita' di trattamento
processuale  tra  gli  indagati  a  seconda che tra gli interlocutori
occasionali  vi sia stato o non vi sia stato un membro del parlamento
(sia esso indagato, o meno, per lo stesso reato).
Infatti,   in   caso   di   diniego  di  autorizzazione  all'utilizzo
processuale   da   parte   della   Camera   di   appartenenza,   tali
conversazioni,  ancorche'  legittimamente  autorizzate  ed  acquisite
dall'autorita'  giudiziaria,  debbono essere immediatamente distrutte
(cfr.  art.  6, comma 5) e non soltanto essere ritenute inutilizzabii
nei confronti del parlamentare indagato.
La tutela delle prerogative parlamentari finisce dunque per ridondare
anche  a  vantaggio  degli  indagati  non  parlamentari,  creando una
disparita'  di trattamento rispetto a coloro le cui conversazioni non
sono intercorse con membri del Parlamento.
Analoghi   dubbi  di  costituzionalita'  si  profilano  in  relazione
all'art. 24 Cost.
Invero,  posto che il diniego di autorizzazione da parte della Camera
di  appartenenza  (come  nel  nostro  caso)  implica  la  distruzione
immediata  di  tutta  la  documentazione  relativa alla registrazione
delle  comunicazioni  alle  quali  ha  preso pane il parlamentare, e'
giocoforza  considerare  come  questa  disciplina possa avere pesanti
riflessi  negativi  sulla  posizione  processuale degli indagati o di
altre  parti  (in  primis:  della  persona offesa), il cui diritto di
difesa   puo'   essere   penalizzato   o  compromesso  dalla  perdita
irrimediabile di quelle conversazioni.
Di  contro,  e' agevole rilevare come questa disciplina susciti dubbi
di    costituzionalita'    anche    in    relazione    al   principio
dell'obbligatorieta' dell'azione penale, previsto dall'art. 112 Cost.
Infatti  l'obbligo  di  esercitare  l'azione  penale  che incombe sul
pubblico  ministero  risulta  inevitabilmente  compresso o escluso in
tutti   i   casi   nei   quali   tale   esercizio   e'   impedito,  o
significativamente  limitato,  dall'impossibilita'  di  utilizzare le
conversazioni  di  cui trattasi e queste conversazioni costituiscano,
per  l'assunto  accusatorio, elemento di prova rilevante nei giudizio
nei confronti degli indagati che non beneficiano delle guarentigie di
cui  all'art.  68  Cost.  In  definitiva, ribadita la rilevanza della
questione,  insorta  dopo  il  diniego all'utilizzo processuale delle
conversazioni  telefoniche  de  quibus,  deliberato  dalla camera dei
deputati in data 20 dicembre 2005, ritiene il giudice sottoscritto di
dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  6,  commi  2, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione.
Conseguentemente   dispone   l'immediata   trasmissione   alla  Corte
costituzionale  degli  atti  del  procedimento,  la  sospensione  del
procedimento in corso e l'ordine alla cancelleria delle notificazioni
e comunicazioni di cui al dispositivo.