IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di: 1) Martinat Ugo Giovanni, nato a Settimo Torinese il 28 aprile 1942, el. dom. ex art. 161 c.p.p. avv. Andrea Galasso del Foro di Torino, assistito e difeso dall'avv. Andrea Galasso e Michele Galasso di fiducia del Foro di Torino; 2) Procopio Vincenzo, nato a Davoli il 16 aprile 1944, el. dom. ex art. 161 c.p.p. avv. Andrea e Michele Galasso del Foro di Torino, assistito e difeso di fiducia avv. Andrea e Michele Galasso del Foro di Torino; 3) Comastri Paolo, nato a Livorno in data 8 ottobre 1965 el. dom. ex art. 161 c.p.p. avv. prof. Paola Severino di Roma, via Ciro Menotti n. 4 e assistito e difeso dall'avv. prof. Paola Severino di fiducia del Foro di Roma e avv. Alberto Milione del Foro di Torino di fiducia; 4) Benedetto Walter, nato a Bricherasio il 31 luglio 1948, el. dom. ex art. 161 c.p.p., avv. Roberto Calleri del Foro di Torino, assistito e difeso dall'avv. Cesare Giordanengo e Roberto Calleri di Sala di fiducia del Foro di Torino; 5) Campitelli Maria Rosaria, nata a Lauria (Potenza) il 12 gennaio 1959, el. dom. ex art. 161 c.p.p. avv. Rosario Minniti, Milano, via Podgora n. 15, assistita e difesa dall'avv. Rosario Minniti di fiducia del Foro di Torino; 6) Desiderio Giovanni, nato a Bosconero il 4 maggio 1948, el. dom. ex art. 161 c.p.p. avv. U. Giardini del Foro di Torino, assistito e difeso avv. U. Giardini di fiducia del Foro di Torino; 7) Coletta Mauro, nato a Segni (Roma) il 18 febbraio 1956, el. dom. ex art. 161 c.p.p. avv. Alberto Mittone del Foro di Torino, assistito e difeso di fiducia avv. Alberto Mittone del Foro di Torino; 8) Cerutti Giuseppe, nato a Borgomanero il 6 febbraio 1938 res. Borgomanero, viale Kennedy n. 77, assistito e difeso di fiducia avv. U. Del Basso De Caro del Foro di Benevento; 9) Luciani Gianni, nato a Feltre (B) il 10 gennaio 1945, el. dom. presso l'avv. Umberto Giardini del foro di Torino difeso di fiducia avv. U. Giardini e Maria Luisa Capuani del Foro di Torino; 10) Perotto Elio, nato a Torino 1° dicembre 1949 el. dom ex art. 161 c.p.p. avv. Luigi Chiappero del foro di Torino assistito e difeso di fiducia avv. Luigi Chiappero e Luigi Giuliano del Foro di Torino; 11) Gavio Marcellino, nato a Castelnuovo Scrivia l'11 aprile 1932, el. dom. ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Alessandro Mazza del foro di Torino assistito e difeso dall'avv. Cesare Zaccone e A. Mazza di fiducia del Foro di Torino; 12) Boccato Elio, nato a Cuorgne' l'11 dicembre 1943, el. dom. ex art. 161 avv. G. Anfora del Foro di Torino, assistito e difeso dall'avv. G. Anfora e L. Giuliano di fiducia del Foro di Torino; 13) Borsellino Giuseppe, nato a Ribera (Agrigento) il 7 agosto 1956, dom. ex art. 161 c.p.p., Pecetto T.se in via Eremo n. 29, assistito e difeso dall'avv. Matteo Bodo di ufficio, con studio in Torino, c.so Francia n. 30, tel. 011-4732610, del Foro di Torino; 14) Preda Gian Giuseppe, nato a Gemme il 20 febbraio 1955; 15) Barone Andrea, nato a Borgosesia il 9 maggio 1970, entrambi el. dom. ex art. 161 c.p.p. avv. Dario Canalini del Foro di Vercelli, entrambi assistiti e difesi dall'avv. Dario Casalini ed Andrea Corsaro di fiducia del Foro di Vercelli; 16) Colistro Michele, nato Cosenza in data 21 marzo 1949, el. dom. ex art. 161 c.p.p., Roma, viale Aldo Ballarin n. 162, assistito e difeso dall'avv. Riccardo D'Adamo di fiducia del Foro di Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6; 17) Valentino Rossella, nata a Torrebruna il 23 giugno 1965, el. dom. ex art. 161 c.p.p., Gesit Engeneering, Roma, via Cesare Federici n. 1, assistito e difeso dall'avv. Riccardo D'Adamo di fiducia del Foro di Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6, I m p u t a t i Martinat, Desiderio, Benedetto, Comastri, Campitelli, Procopio: 1) per il reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma c.p. perche' in concorso tra loro, nelle seguenti qualita': Paolo Comastri, direttore generale della societa' Lyon Turin Ferroviaire (LTF, societa' a capitale pubblico sorta nel 2001, con accordo tra gli stati di Italia e Francia) preposto al pubblico incanto per la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus con poteri di designazione della commissione tecnica di gara e di vigilanza, controllo e impulso del procedimento; Walter Benedetto, responsabile della direzione costruzioni LTF, nonche' presidente designato della commissione tecnica di gara; Ugo Martinat, quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attivita' del medesimo nella Regione Piemonte; Desiderio Giovanni, membro del consiglio dell'Agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area; Campitelli Maria Rosaria, dirigente di Metropolitane Milanesi S.p.a. Con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto sopra indicato tenendo le seguenti condotte: dopo che Procopio, per il tramite di Desiderio Giovanni, veniva a contatto con Benedetto Walter e gli rappresentava il suo interesse a partecipare e ad aggiudicarsi la gara, Martinat Ugo, vice ministro delle infrastrutture, su richiesta di Procopio e desiderio, invitava Benedetto Walter a favorire il Procopio nell'ambito della gara in questione; Benedetto organizzava un appuntamento tra Procopio e Comastri; Comastri suggeriva a Procopio l'opportunita' di associarsi ad altra impresa, individuata in M.M. S.p.A. per potersi aggiudicare la gara - a tal fine intervenendo altresi' presso gli addetti alle procedure negoziali di LTF cosi' che venisse disposta una proroga del termine di presentazione delle offerte, in modo da favorire il Procopio nella predisposizione degli accordi per la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Imprese e nella redazione della relazione tecnica da presentare con la domanda di partecipazione alla gara; Benedetto collaborava con Procopio nella redazione della predetta relazione tecnica; Campitelli accettava la proposta di Procopio di associare MM S.p.A a STI S.r.l. essendo messa al corrente delle collusioni con i preposti alla gara, cosi' che MM S.p.A. presentava in effetti offerta in AI tra l'altro con STI S.r.l. societa' amministrata e comunque gestita dal Procopio. In Torino ed altrove da marzo a giugno 2004. Martinat, Perotto, Coletta, Gavio, Luciani, Cerutti: 2) In concorso tra loro ex art. 10 c.p.p., e con Fantini Teresio - deceduto - nella loro rispettiva qualita': Martinat quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attivita' del medesimo nella regione Piemonte; Perotto di direttore tecnico delle infrastrutture viarie dell'Agenzia Torino 2006; Coletta di Direttore Centrale direzione Autostrade e Trafori ANAS S.p.A.; Cerutti nella sua qualita' di Presidente Sitaf S.p.A.; Luciani di amministratore delegato Sitaf S.p.A.; Gavio di dominus di Sitaf S.p.A. e Grassetto lavori S.p.A., Fantini di amministratore di Sitalfa S.p.A. Del reato di cui all'art. 323 c.p., per avere Perotto agendo per conto dell'Agenzia Torino 2006, Coletta per conto di ANAS S.p.A. - quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni incaricati di partecipare alle riunioni prodromiche alla redazione del testo ed alla conseguente stipulazione della convenzione di cui infra - in violazione di norme di legge - procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a Sitaf S.p.A. e Sitalfa S.p.A. a seguito di sollecitazione ed interessamento di Cerutti, Luciani, Gavio e Fantini - intervenuti nei rapporti con predetti enti nell'interesse di quest'ultima (societa' nella quali i medesimi ricoprivano i ruoli formali o sostanziali di amministratori sopra precisati); avendo Martinat - nel suo ruolo sopra indicato - posto in essere interventi diretti a favorire - nell'interesse di Marcellino Gavio e Teresio Fantini e delle societa' da questi controllate - la stipulazione della convenzione da parte degli enti pubblici coinvolti (ANAS S.p.A. e Agenzia Torino 2006) nei termini temporali ed alle condizioni suggerite dai rappresentanti delle societa' sopra precisate, con particolare riguardo all'indicazione di Sitaf S.p.A. quale stazione appaltante ed alla possibilita' di esecuzione dei lavori da partesi quest'ultima con affidamento diretto senza gara pubblica. In particolare per avere - nei modi ed in funzione degli interessi sopra descritti - predisposto e determinato la stipulazione in data 9 luglio 2004 di una convenzione tra l'Agenzia Torino 2006, Anas S.p.A. e Sitaf S.p.A., avente ad oggetto, tra l'altro, la suddivisione dei lavori relativi alla c.d. «variante S.S. 589» in due lotti (a e b) e, il lotto b (infrastrutture dalla galleria «via antica di Francia» al successivo tratto in trincea, dalla galleria artificiale scatolare sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la S.S. 25 e la variante alla S.S. 589) la delega delle funzioni di stazione appaltante a favore della Sitaf S.p.A. societa' concessionaria rispetto ad Anas S.p.A. ma, in rapporto all'Agenzia Torino 2006, soggetto di diritto privato - in violazione dell'art. 3, comma 3-bis, legge n. 285/2000, istitutiva dell'Agenzia Torino 2006, come modificata legge 26 marzo 2003, n. 48, laddove quest'ultimo prevede che «l'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3, tenuto conto altresi' del fatto che Sitaf S.p.A. aveva direttamente manifestato - dell'ambito delle riunioni prodromiche alla firma della convenzione - l'intenzione di procedere alla realizzazione delle opere direttamente o quantomeno tramite una societa' controllata; inoltre per avere: comunque individuato Sitaf S.p.A., in forza della predetta convenzione senza procedere a previa «gara», da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia»; omesso di verificare - in particolare Perotto - nonostante l'espresso richiamo della convenzione alla legge n. 109/1994, art. 2, terzo comma - che Sitaf S.p.A. provvedesse comunque, nell'osservanza della legge n. 109/1994, agendo quale delegata dell'Agenzia Torino 2006 e non quale concessionaria dell'Autostrada A32, a bandire gara pubblica per individuare i soggetti tenuti alla esecuzione dei lavori, laddove al contrario procedeva con affidamento diretto alla controllata Sitalfa S.p.A. Violazioni in conseguenza della quale Sitaf S.p.A. veniva incaricata - in base alla predetta convezione ed in assenza comunque di una gara svolta nel rispetto della direttiva 93/37/CEE - di svolgere, per il lotto b), la funzione di stazione appaltante, cosi' che in concreto disponeva l'affidamento diretto dei medesimi alla controllata Sitalfa S.p.A., senza bandire alcuna gara pubblica, condotte in conseguenza delle quali si determinava per Sitaf S.p.A. e per Sitalfa S.p.A. l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla possibilita' di eseguire i lavori - per il cui finanziamento, stabilito a carico di Sitaf S.p.A., era comunque previsto un piano di rientro finanziario con intervento sui pedaggi da concordare con Anas S.p.A. - con affidamento diretto ad una controllata, nonche' un ingiusto danno per i soggetti eventualmente interessati a concorrere sia per svolgere la funzione di stazione appaltante che per l'esecuzione dei lavori, i quali, a seguito della violazione della procedure - non potevano intervenire in tal senso. In Torino, in data 9 luglio 2004 e nel periodo immediatamente anteriore e prossimo. Martinat, Procopio, Boccato in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p. e con Chiatante Nicola (per il quale si procede a parte): 3) del reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma, c.p. perche' in concorso con Procopio Vincenzo, agendo Chiatante quale direttore generale dell'Ares e responsabile del procedimento «procedura aperta ex art. 6, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 157/95 afferente Direzione lavori e contabilita', prestazioni coordinatore sicurezza fase lavori ex d.lgs. n. 494/1996 per un corrispettivo a base d'appalto di euro 4.068.326,26 s.r. 232 Variante Cossato Valle Mosso Trivero Canton Colombo Mottalciata rotatoria Mottalciata»: Procopio Vincenzo quale titolare della STI S.r.l., concorrente nella gara medesima quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese; Martinat Ugo agendo quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attivita' del medesimo nella Regione Piemonte con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto bandito dall'Ares Piemonte, tenendo la seguente condotta: in un incontro svoltosi negli uffici del Chiatante, il Procopio - rivoltosi a Chiatante su indicazione dell'on. Martinat, presentandosi e risultando effettivamente legato a quest'ultimo da stretto legame personale - manifestava al pubblico ufficiale l'interesse a partecipare alla gara predetta in associazione temporanea d'impresa con la societa' bonifica; il Chiatante - confidava al Procopio che lui ed i membri della commissione interna da lui nominata avevano un giudizio negativo sulla societa' Bonifica, di modo che Procopio si determinava a non associarsi con la predetta societa'; Boccato predisponeva la bozza del bando di gara, riferendo a Procopio lo stato del procedimento di approvazione e pubblicazione del bando, segnatamente riferendogli quando il bando veniva posto all'attenzione del direttore generale dell'Ares Nicola Chiatante per la firma, operando quindi in seno alla commissione aggiudicatrice in modo da determinare l'aggiudicazione a favore della societa' STI di Procopio; Comportamenti tutti in conseguenza dei quali Procopio presentava l'offerta senza associarsi con Bonifica e si aggiudicava la gara. In Torino tra il 29 aprile 2004 ed il 19 ottobre 2004 (data di aggiudicazione). Martinat, Desiderio, Procopio, Borsellino, Barone e Preda nelle loro rispettive qualita': Martinat, quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attivita' del medesimo nella regione Piemonte, unitamente a Desiderio Giovanni, membro del consiglio dell'Agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area; Borsellino quale membro della commissione aggiudicatrice infra precisata e come tale pubblico ufficiale; Procopio di libero professionista incaricato da Lis S.r.l. della redazione di un progetto tecnico inserito nell'offerta presentata da quest'ultima, nonche' di soggetto legato da rapporti personali e professionali al Martinat; 4) del reato di cui agli artt. 110, 353, primo e secondo comma, c.p. perche' agendo in concorso tra loro, nell'interesse ed in accordo con Barone Andrea e Preda Gian Luigi - rispettivamente amministratore procuratore di Lis S.r.l. - e grazie ai buoni uffici presso Martinat e Desiderio del Procopio - turbavano la regolarita' della procedura di pubblico incanto per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, somministrazione provviste e mezzi d'opera necessari per l'adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 589 nel comune di Pinerolo, bandita dall'Agenzia Torino 2006 con collusioni finalizzate ad assicurare l'aggiudicazione a Lis S.r.l., destinate a manifestarsi - attraverso le valutazioni del Borsellino - nell'ottenimento di elevato punteggio sull'offerta tecnica, con particolare riguardo all'aspetto del piano della qualita', redatto dall'ing. Vincenzo Procopio e presentato come parte integrante dell'offerta dell'A.T.I. L.I.S. Tomat. In Torino febbraio 2004. Borsellino, Barone e Preda, altresi', in concorso tra loro ai sensi dell'art 110 c.p.: 5) del reato di cui all'art. 326, primo comma, c.p. per avere Borsellino, violando i doveri inerenti alle sue funzioni di membro della commissione tecnica di gara nel procedimento di pubblico incanto di cui al capo precedente, rivelato notizie d'ufficio a Barone Andrea, socio di Lis S.r.l. - societa' che aveva preso parte alla gara - anche nell'interesse di Preda Gian Giuseppe - segnatamente comunicandogli i suoi intenti e gli orientamenti della commissione aggiudicatrice con telefonate avvenute il 18 febbraio 2005 alle ore 8,35, alle ore 19,31, alle ore 20,24, alle ore 22,44, e cio' prima della seduta pubblica della commissione giudicatrice, tenutasi il 20 febbraio 2004. In Torino 18 febbraio 2004. Colistro Michele, Valentino Rossella e Nicola Chiatante (per il quale si procede a parte) i in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.: 6) del reato di cui all'art. 81 cpv. 353, secondo comma c.p., perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con collusioni, Colistro (dirigente del Ministero dei trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della Gesit S.r.l., Valentino quale legale rappresentante Gesit S.r.l., Chiatante quale direttore generale dell'Ares Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte: in violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, legge n. 55/1990, ove e' previsto il divieto di partecipazione a societa' per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione autorita' vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15 luglio 2003); Colistro e Valentino decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre societa' (Sina S.p.A. - societa' mandataria, Batimat S.r.l., Siteco S.r.l., Studio Valle Progettazioni, Studio Tosonotti e Associati, mandanti) di Gesit Engeneering S.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'Ares avente ad oggetto l'affidamento della progettazione definitiva della «variante esterna all'abitato di Tortona» ed altri servizi (corrispettivo totale € 22.944.521,00); Chiatante ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al Colistro, nell'ambito ed in virtu' dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette; cosicche' Gesit S.r.l. veniva ammessa, anziche' esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate. In Torino, aggiudicazione in data 16 giugno 2004; Colistro Michele, Valentino Rossella, Procopio Vincenzo e Nicola Chiatante (per il quale si procede a parte) in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.: 7) del reato di cui all'art. 81 cpv. 353, secondo c.p., perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con collusioni, Colistro (dirigente del Ministero dei trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della Gesit S.r.l., Valentino quale legale rappresentante Gesit S.r.l., Chiatante quale direttore generale dell'Area Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte: in violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, legge n. 55/1990, ove e' previsto il divieto di partecipazione a societa' per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione autorita' vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15 luglio 2003); Colistro e Valentino decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre societa' e professionisti (STI S.r.l., Mandante, con ing. Pietro Corona, ing. Luigi Quaranta, Core Ingegneria S.r.l., E.E.Co. Network, A&K Ingegneri Geotecnica, mandatarie) di Gesit S.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'Ares avente ad oggetto l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativamente all'intervento di «raccordo tangenziale est tratto S.R. 11 e S.R. 590 Ponte Gassino» (corrispettivo totale euro 25.300.230,00); Chiatante ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al Colistro, e direttamente conosciuta dal legale rappresentante STI S.r.l. Procopio, nell'ambito ed in virtu' dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette; cosicche' Gesit S.r.l. veniva ammessa, anziche' esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate. In Torino, aggiudicazione in data 3 novembre 2003. Colistro Michele, Valentino Rossella, Procopio Vincenzo in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.: 8) del reato di cui all'art. 48, 353, secondo c.p., in relazione alla gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della «variante S.S. 589 del laghi di Avigliana» - per il progetto preliminare ed i connessi servizi (corrispettivo totale € 6.597.630,35) in violazione di norme di legge, turbato la gare in oggetto, cosi' procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale all'ATI S.T.I. S.r.l., Musi.Net. S.p.A.. Ecoplan S.p.A., Batimat S.r.l., Giu&Partners S.r.l., ing. Renato Martellotta, prof. geol. Franco Grasso Ges.I.T. Engineering S.r.l.; segnatamente per avere: Procopio in qualita' di amministratore della STI S.r.l., Colistro quale titolare occulto di Gesit S.r.l., Valentino quale amministratore Gesit S.r.l., con collusioni, in violazione del disposto dell'art. 17, terzo comma, legge n. 55/1990, ove e' previsto il divieto di partecipazione a societa' per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione autorita' vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15 luglio 2003, conoscendo Procopio il ruolo di titolare occulto ricoperta in Gesit S.r.l. da Colistro) concordato l'inserimento in Associazione Temporanea d'Impresa con STI S.r.l. di Gesit S.r.l. e quindi partecipato, associandosi anche ad altre societa' alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della «variante S.S. 589 dei laghi di Avigliana» - indetta e bandita dall'Agenzia Torino 2006, in tal modo fraudolentemente sottacendo ai funzionari pubblici preposti alle gare in oggetto la situazione sopra descritta - che avrebbe portato all'esclusione dalla gara dell'ATI cosi' composta - ottenendo, anche in ragione della composizione e delle professionalita' vantate dalle ATI, un punteggio tecnico sulle offerte tale da assicurare l'aggiudicazione a quest'ultima della gare in oggetto. In Torino, nell'ottobre 2002. Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che in data 9 gennaio 2006 il giudice delle indagini preliminari di Torino, chiamato a decidere nell'ambito della procedura incidentale relativa alla distruzione della documentazione attinente alle intercettazioni telefoniche alle quali aveva preso parte l'imputato on. Martinat, sollevava la seguente questione. «Premesso che in data 28 giugno 2005 il pubblico ministero depositava richiesta di acquisizione di operazioni di intercettazione telefonica nel procedimento n. 1918/04 RGNR, in relazione alle conversazioni indicate in un separato elenco, alle quali prese parte l'on. Ugo Martinat, nato a Settimo Torinese il 28 aprile 942, indagato nel procedimento sopra indicato parlamentare, membro della Camera dei deputati; il p.m., richiamando espressamente l'art. 6, secondo comma della legge n. 140/2003, invitava il giudice sottoscritto a sentire le parti ââossia gli indagati espressamente indicati in relazione a ciascuna ipotesi delittuosa) ed i difensori ai sensi dell'art. 268, sesto comma c.p.p.'' e, successivamente, a trasmettere gli atti alla camera dei deputati onde ottenere, da questo ramo del parlamento, l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle conversazioni telefoniche citate; all'udienza camerale del 23 settembre u.s. comparivano il p.m. e tutti i difensori degli indagati illustrando le rispettive ragioni; il p.m. insisteva nella propria richiesta chiedendo altresi' al giudice di respingere le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con apposite memorie dai difensori dell'on. Martinat e di Desiderio Giovanni (alle quali aderivano anche altri difensori: vds. il verbale dell'udienza); questo giudicante rigettava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, legge n. 140/2003, nella parte in cui non prevede la necessita' di chiedere l'autorizzazione preventiva alla camera di appartenenza per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche c.d. indirette od occasionali del parlamentare indagato (registrate cioe' sulle utenze non in uso al parlamentare ovvero presso luoghi non rientranti nella disponibilita' del parlamentare), e disponeva trasmettersi la richiesta alla camera dei deputati, per l'autorizzazione all'utilizzo ââpostumo'' delle intercettazioni in discorso; la Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2005 deliberava di denegare l'autorizzazione in discorso; il Presidente della Camera restituiva gli atti per l'ulteriore corso con missiva pervenuta a questo Ufficio il 31 dicembre 2005; O s s e r v a Come indicato in premessa, con atto pervenuto il 28 giugno 2005 il p.m. chiedeva al giudice sottoscritto di inoltrare alla Camera dei deputati la richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale di alcune conversazioni telefoniche, intercettate sulle utenze in uso a persone non parlamentari, alle quali prese parte l'on. Ugo Martinat (membro della Camera dei deputati), iscritto nel registro delle notizie di reato per varie ipotesi di turbativa d'asta aggravata, in concorso con imprenditori e pubblici amministratori (artt. 110, 353, commi 1 e 2 c.p. ), in relazione agli appalti per i lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione e per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune arterie stradali dei Piemonte. I difensori dell'on. Martinat si opponevano all'accoglimento della richiesta assumendo la non applicabilita' dell'art. 6, legge n. 140/2003 alla fattispecie in esame in quanto l'on. Martinat risultava indagato nello stesso procedimento, dunque non poteva ritenersi terzo rispetto al procedimento nel quale la richiesta era formulata (infatti, il primo comma dell'art. 6 menziona espressamente i procedimenti riguardanti terzi). In estrema sintesi, i difensori dell'on. Martinat (e di Giovanni Desiderio) sostenevano come una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili alla fattispecie ponesse il giudice di fronte a questa alternativa: ritenere applicabile l'art. 4, legge n. 140/2003 e, conseguentemente, dichiarare immediatamente indagato, ovvero sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 6 stessa legge nella parte in cui - non disciplinando espressamente il caso in esame - sembrano consentire all'autorita' inquirente di intercettare ââindirettamente'' il parlamentare indagato, rimettendo successivamente all'autorita' giudiziaria la decisione se utilizzare liberamente quelle conversazioni senza alcuna autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare indagato (trattandosi, appunto, di caso non espressamente regolato dalla legge) ovvero chiedere l'autorizzazione postuma al parlamento (richiamando analogicamente l'art. 6, secondo comma, legge n. 140/2003). Secondo l'assunto difensivo anche questa seconda opzione interpretativa sarebbe stata irragionevole, oltre che non rispettosa delle guarentigie di cui all'art. 68 costituzione, atteso che quest'ultima norma fa espresso riferimento ad intercettazioni ââin qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni'' e, dunque, ad avviso dei difensori, anche all'ipotesi delle intercettazioni indirette delle conversazioni del parlamentare, nell'ambito del procedimento nel quale risulta indagato. Questo giudicante riteneva manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa osservando come la norma applicabile al caso di specie fosse proprio l'art. 6, legge n. 140/2003, richiamato dal p.m. a corredo della richiesta. Pertanto inviava la richiesta alla Camera dei deputati perche' si esprimesse in ordine alla richiesta di autorizzazione del p.m. La Camera dei deputati, come accennato, nella seduta del 20 dicembre 2005, negava l'autorizzazione in discorso. Conseguentemente, non puo' dubitarsi che, in conformita' all'art. 6, quinto comma, legge n. 140/2003, la documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche alle quali prese parte l'on. Martinat debba essere distrutta immediatamente. Nondimeno, prima di dar corso alla distruzione questo decidente ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma in discorso. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 140/2003 risulta apprezzabile sotto differenti angoli visuali mentre la rilevanza della stessa questione risulta in re osa atteso il diniego all'utilizzazione delle conversazioni espresso dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2005. Con riferimento alla non manifesta infondatezza, preliminarmente, mette conto osservare come la disciplina complessiva, risultante dall'art. 6 della legge in questione. si sia spinta ben oltre il raggio di operativita' delle guarentigie parlamentari, previste dall'art. 68 della costituzione. Infatti, occorre sottolineare come, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dell'on. Martinat, l'art. 68 della Cost. abbia riguardo unicamente alle intercettazioni ââdirette'' del parlamentare e non preveda alcuna autorizzazione o garanzia con riferimento all'utilizzabilita' processuale delle c.d. intercettazioni ââindirette''. Ne' potrebbe affermarsi il contrario sulla base della locuzione ââin qualsiasi forma'' impiegata dal terzo comma dell'art. 68 Cost. Ad avviso del giudice sottoscritto, questa espressione non si riferisce alle intercettazioni ââindirette'' od occasionali ma - piu' semplicemente - alle differenti modalita' con le quali la captazione delle conversazioni puo' avvenire e ai diversi mezzi di comunicazione intercetati (intercettazioni telefoniche, tra presenti, di sistemi informatici e telematici ecc.). Peraltro, una volta escluso che l'art. 68, terzo comma costituzione faccia riferimento anche alle intercettazioni ââindirette'' e, conseguentemente, una volta esclusa l'applicabilita' al caso di specie dell'art. 4, legge n. 140/2003 (che disciplina le intercettazioni delle utenze in uso al parlamentare), si pone il problema di verificare se il legislatore ordinario potesse estendere (sia pure a posteriori) le guarentigie di cui alla norma costituzionale anche alle conversazioni o comunicazioni considerate nell'art. 6 della legge citata e se l'averlo fatto esponga la disciplina adottata a censure sotto il profilo della legittimita' costituzionale. Come accennato, il giudice sottoscritto dubita della legittimita' costituzionale della normativa di attuazione dell'art. 68 cost. sotto diversi profili. Il primo attiene al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. Questo giudicante non ignora come la previsione di un trattamento differenziato non implichi, per cio' solo, violazione dell'art. 3 della Cost., ben potendo la diversita' di trattamento essere giustificata dalla diversita' delle situazioni regolate e dall'esigenza di dare protezione a valori, quanto meno, di rango pari-ordinato rispetto a quelli che vengono in rilievo nella singola disciplina. Nel caso in esame il primo principio che viene in rilievo e' quello della parita' di trattamento rispetto alla giurisdizione che, com'e' noto, e' alle origini della formazione dello stato di diritto (come non manca di sottolineare la Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2004 relativa ad altra parte della legge in esame), si' che il sistema di immunita' e di prerogative dei membri del parlamento puo' venire in gioco soltanto come eccezione rispetto alla regola e valere unicamente per i casi espressamente considerati. Casi ritenuti dal legislatore costituente in grado di interferire o condizionare la libera esplicazione della funzione parlamentare e, dunque, idonei a giustificare la deroga ad un principio, fondante dell'ordinamento democratico, quale quello della parita' di trattamento. Orbene, ad avviso di questo giudicante la ratio di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti dell'attivita' giudiziaria non giustifica affatto la necessita' di distruzione delle intercettazioni indirette od occasionali (art. 6, comma 5). Pare allo scrivente che la previsione della distruzione della documentazione (ovvero l'inutilizzabilita' dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione dell'art. 6, legge n. 140/2003, come previsto dall'ultimo comma di questo articolo), non abbia a che vedere con la libera esplicazione delle funzioni parlamentari, trattandosi, da un lato, di intercettazioni captate sulle utenze o presso luoghi in uso a persone non parlamentari e, dall'altro, di conversazioni la cui utilizzabilita' processuale nei confronti del membro del parlamento risulta comunque preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera di appartenenza. Dunque la necessita' di distruggere tali conversazioni si spiega unicamente con l'esigenza di tutelare oltre modo le conversazioni alle quali abbia preso parte un parlamentare, con evidente quanto ingiustificata subordinazione del principio di uguaglianza al diritto alla riservatezza delle comunicazioni del cittadino parlamentare (cosi' C. cass., sez. IV, ord. 4 febbraio 2004, n. 10772). Non e' chi non veda, infatti, come mediante questa disposizione normativa si determini una irragionevole disparita' di trattamento processuale tra gli indagati a seconda che tra gli interlocutori occasionali vi sia stato o non vi sia stato un membro del parlamento (sia esso indagato, o meno, per lo stesso reato). Infatti, in caso di diniego di autorizzazione all'utilizzo processuale da parte della Camera di appartenenza, tali conversazioni, ancorche' legittimamente autorizzate ed acquisite dall'autorita' giudiziaria, debbono essere immediatamente distrutte (cfr. art. 6, comma 5) e non soltanto essere ritenute inutilizzabii nei confronti del parlamentare indagato. La tutela delle prerogative parlamentari finisce dunque per ridondare anche a vantaggio degli indagati non parlamentari, creando una disparita' di trattamento rispetto a coloro le cui conversazioni non sono intercorse con membri del Parlamento. Analoghi dubbi di costituzionalita' si profilano in relazione all'art. 24 Cost. Invero, posto che il diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza (come nel nostro caso) implica la distruzione immediata di tutta la documentazione relativa alla registrazione delle comunicazioni alle quali ha preso pane il parlamentare, e' giocoforza considerare come questa disciplina possa avere pesanti riflessi negativi sulla posizione processuale degli indagati o di altre parti (in primis: della persona offesa), il cui diritto di difesa puo' essere penalizzato o compromesso dalla perdita irrimediabile di quelle conversazioni. Di contro, e' agevole rilevare come questa disciplina susciti dubbi di costituzionalita' anche in relazione al principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, previsto dall'art. 112 Cost. Infatti l'obbligo di esercitare l'azione penale che incombe sul pubblico ministero risulta inevitabilmente compresso o escluso in tutti i casi nei quali tale esercizio e' impedito, o significativamente limitato, dall'impossibilita' di utilizzare le conversazioni di cui trattasi e queste conversazioni costituiscano, per l'assunto accusatorio, elemento di prova rilevante nei giudizio nei confronti degli indagati che non beneficiano delle guarentigie di cui all'art. 68 Cost. In definitiva, ribadita la rilevanza della questione, insorta dopo il diniego all'utilizzo processuale delle conversazioni telefoniche de quibus, deliberato dalla camera dei deputati in data 20 dicembre 2005, ritiene il giudice sottoscritto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento agli articoli 3, 24 e 112 della Costituzione. Conseguentemente dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento, la sospensione del procedimento in corso e l'ordine alla cancelleria delle notificazioni e comunicazioni di cui al dispositivo.