Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto dell'art. 82 del
regio   decreto  22 gennaio  1934,  n. 37  (Norme  integrative  e  di
attuazione  del  R.D.L.  27 novembre  1993, n. 1578, sull'ordinamento
della  professione  di avvocato e di procuratore) e dell'art. 330 del
codice  di  procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24  e  111  della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0057