Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) e dell'art. 330 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 gennaio 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0057