ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 198, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso  con  ordinanza  del 10 maggio 2005 dal Giudice di
pace  di  Milano, nel procedimento civile vertente tra Nonnis Marzano
Alighiero  e  il  Comune  di  Milano, iscritta al n. 114 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  di opposizione a due
verbali  di  accertamento  di  infrazioni  all'art. 7,  comma 14, del
d.lgs.  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada), per
circolazione in zona a traffico limitato, promosso da Nonnis Marzano,
il  Giudice  di  pace  di  Milano,  con  ordinanza 10 maggio 2006, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 198,
comma 2,   dello  stesso  decreto  legislativo,  per  violazione  del
principio di ragionevolezza;
        che  l'accertamento  delle due infrazioni, secondo il giudice
rimettente, era avvenuto in Milano, Corso Garibaldi, alla stessa data
(29 febbraio 2004), a distanza di 31 secondi;
        che,   dovendosi   comminare   al   trasgressore,   in   base
all'art. 198, comma 2, del codice della strada, una sanzione per ogni
violazione  accertata,  in  deroga  al  principio  di cui al comma 1,
secondo  il  quale, per piu' violazioni della stessa disposizione, la
sanzione  e' unica e puo' essere aumentata fino al triplo, ritiene il
rimettente  di  sollevare la questione di legittimita' costituzionale
della  norma  indicata, nella parte in cui non consente al giudice di
applicare,  comunque, per piu' violazioni di una stessa disposizione,
la sanzione prevista dalla legge, sia pure aumentata fino al triplo;
        che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio
costituzionale di ragionevolezza, mancando la proporzionalita' tra le
sanzioni  da  applicare  e  la  gravita'  delle  violazioni commesse,
conseguendone un trattamento ingiusto e irrazionale;
        che,  quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva  che,  nella  vigenza  della  norma  impugnata, il ricorso in
opposizione  ai  verbali di accertamento dovrebbe essere rigettato, e
che  le  sanzioni  irrogabili,  dello  stesso  o  di diverso importo,
sarebbero comprese tra Euro 68,25 e Euro 275,10, laddove, se la norma
venisse  dichiarata  illegittima,  la  sanzione  da  irrogare sarebbe
unica, e aumentata fino al triplo;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  la  declaratoria di inammissibilita' e comunque la
pronuncia di infondatezza della questione sollevata.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Milano  dubita della
legittimita'   costituzionale  dell'art. 198,  comma 2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte  in  cui,  per  le  infrazioni  commesse  nelle zone a traffico
limitato,  non  consente al giudice, in caso di piu' violazioni della
stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata
fino al triplo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 della Costituzione;
        che  il  giudice  rimettente,  in  una  fattispecie in cui le
violazioni  sono  state accertate, sulla stessa strada, a distanza di
31   secondi   l'una  dall'altra,  non  ha  in  alcun  modo  motivato
sull'applicabilita'  o  meno del principio contenuto nell'art. 8-bis,
comma 4,  della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale),  secondo  cui  «Le violazioni amministrative successive alla
prima  non  sono  valutate,  ai  fini della reiterazione, quando sono
commesse  in  tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione
unitaria»;
        che proprio la contiguita' temporale tra i due accertamenti e
il  fatto  che  siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano
che   il   giudice  a  quo  e'  partito  da  un  erroneo  presupposto
interpretativo,  affermando  la  necessita'  dell'applicazione, nella
fattispecie  in  esame,  di  due  distinte sanzioni, senza esporre le
ragioni  per  le  quali  non  si ritiene potersi configurare non solo
un'unica  condotta,  ma anche un'unica violazione, con il conseguente
superamento  del  dubbio  di costituzionalita' sollevato, dal momento
che  non  ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una
contravvenzione,  trattandosi  di  condotte  (la circolazione in zona
vietata) di durata;
        che  tale  vizio  dell'ordinanza  determina, sulla base della
costante  giurisprudenza  di  questa Corte, la manifesta infondatezza
della questione (ordinanze nn. 118, 54 e 1 del 2005).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.