P. Q. M.
    Visto  l'art. 126-bis del c.d.s., comma 1, Tabella A, nella parte
in  cui  dispone che «Per le patenti rilasciate successivamente al 1°
ottobre  2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente
di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella,
per  ogni  singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni
siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio».
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  della disposizione citata per manifesta
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina   che  a  cura  della  cancelleria  copia  della  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone,  altresi',  che  venga  data comunicazione, a cura della
cancelleria  di  questo  ufficio,  al  Presidente  della  Camera  dei
deputati ed al Presidente del Senato.
    Sospende il giudizio in corso.
        Lecce, addi' 21 giugno 2006
                   Il giudice di pace: Giustizieri
07C0108