P. Q. M. Visto l'art. 126-bis del c.d.s., comma 1, Tabella A, nella parte in cui dispone che «Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio». Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione citata per manifesta violazione dell'art. 3 della Costituzione. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone, altresi', che venga data comunicazione, a cura della cancelleria di questo ufficio, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Sospende il giudizio in corso. Lecce, addi' 21 giugno 2006 Il giudice di pace: Giustizieri 07C0108