P. Q. M.
    Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 69  quarto  comma  c.p.,  come  modificato
dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui vi
e'   divieto   di   prevalenza  delle  circostanze  attenuanti  sulle
circostanze  inerenti  alla  persona del colpevole, nel caso previsto
dall'art. 99 quarto comma codice penale.
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata  al  presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Ravenna, addi' 18 luglio 2006
                       Il giudice: D'Agostini
07C0134