P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99 quarto comma codice penale. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Ravenna, addi' 18 luglio 2006 Il giudice: D'Agostini 07C0134