Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, della suddetta delibera legislativa, promossa in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della medesima delibera legislativa promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della stessa delibera legislativa, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007. Il Presidente: Flick Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0189