Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 148,  comma 16,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo   modificato   dall'art. 3,   comma 4,   del  decreto-legge  27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214,  sollevata  - in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della
Costituzione  -  dal  Giudice  di  pace  di Amandola, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0196