Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata - in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione - dal Giudice di pace di Amandola, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007. Il Presidente: Flick Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0196