P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilita' di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, addi' 6 giugno 2006 Il Presidente: Mango 07C0220