Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 2007. Sul B.U.R. Lombardia 13 dicembre 2006, n. 50, e' stata pubblicata la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. per i seguenti M o t i v i L'art. 13 («Misure per la limitazione del traffico veicolare») cosi' dispone nei primi tre commi: 1. - La regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera. 2. - La giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalita' di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) stato della qualita' dell'aria e delle condizioni meteorologiche; b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, cosi' come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). 3. - Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2. L'art. 22 («Traffico veicolare») cosi' dispone: 1. - Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli: a) dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di: 1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»); 2) veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»); 3) veicoli a due e tre ruote di categoria LI, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»); b) dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti «pre Euro 1»); c) dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato A (veicoli classificati «Euro 1»). 2. - La giunta regionale definisce le modalita' di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La giunta regionale puo' concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante la regolarita' delle emissioni, di cui all'art. 17, comma 2. 3. - La giunta regionale definisce modalita' specifiche di regolamentazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici, di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 285/1992, nonche' modalita' di regolamentazione dell'utilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori. 4. - Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente. 5. - Per i veicoli classificati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. n. 285/1992, i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo. Le citate disposizioni prevedono la possibilita' di disporre limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di veicoli, demandando alla giunta regionale la emanazione di un apposito atto contenente le relative misure e modalita' di attuazione. Lo stesso atto dovra' individuare (art. 13, comma 3) gli assi stradali che saranno comunque esclusi dalle limitazioni, al pari delle autostrade. Tali disposizioni si pongono in contrasto con la normativa che disciplina la competenza dei vari soggetti pubblici in materia. In particolare 1'art. 6, comma 1 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) richiamato dall'art. 98, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 112/1998 (il quale prevede che sono mantenute allo Stato le funzioni relative «alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare»), dispone che: «Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe». Per quel che riguarda i centri abitati l'art. 7, comma 1, lett. b) del codice stradale dispone «Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali». Al presidente della regione l'art. 6, comma 5, lett. b) dello stesso codice attribuisce solo il potere di ordinanza per le strade regionali. Le disposizioni in epigrafe si pongono quindi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. in quanto vengono direttamente ad incidere sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradale, ad esso riservate trattandosi di materia ricompresa nell'«ordine pubblico e sicurezza». Cio' alla luce di quanto affermato da codesta Corte nella sentenza 29 dicembre 2004, n. 428: «l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosita' dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumita' personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e cosi' rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Del tutto correttamente, quindi, l'art. 1 del d.lgs. n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, nell'individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato». Le citate disposizioni si pongono in contrasto anche con il terzo comma del medesimo art. 117 (essendo innegabile che le stesse sono state emanate anche a tutela della salute 1) in quanto si atteggiano a principi fondamentali in materia di tutela della salute. L'incostituzionalita' dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, si estende anche all'art. 22 (che si occupa sempre di limitazioni alla circolazione), nonche' al successivo art. 27 che prevede (comma 11) le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle precedenti norme in tema di limitazioni. Il medesimo art. 27 al comma 18 contrasta altresi' con l'art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. che attribuisce la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. In particolare il contrasto si ravvisa nella previsione secondo cui «Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorita' competente. ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore». In tal modo la regione ha individuato (anche) nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato (nei casi di accertamento dallo stesso organo effettuato) il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza -ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso in via amministrativa (artt. 17 e 18, legge n. 689/1981). L'illegittimita' costituzionale della norma deriva dall'avere posto obblighi a carico (anche) di organi statali, eccedendo la competenza regionale (si richiamano al riguardo i principi stabiliti nella sentenza di codesta Corte 7 maggio 2004, n. 134). Conclusivamente, le norme fin qui individuate sono costituzionalmente illegittime, e tali dovranno essere dichiarate, con conseguente annullamento, in quanto invasive delle competenze statali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) ed h) e dell'art. 117, terzo comma, come piu' precisamente specificato nell'esposizione che precede. 1) Cio' si evince chiaramente dall'art. 1 della l.r. («Finalita' e oggetto»), dove si prevede che «La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualita' dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente».