P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005, per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, 10 ed 11 Cost. Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda alla cancelleria per la immediata notificazione della presente ordinanza al Presidente Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si notifichi agli imputati non presenti in udienza. Ordinanza letta all'udienza del 10 maggio 2006. Il Presidente: Meschini 07C0302