IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G.C. n. 452/06 di questo Ufficio e promossa con ricorso del 1° febbraio 2006 da Edizioni E.T.S. S.r.l. con sede in Pisa, piazza Carrara n. 16 in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra Mirella Mannucci rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dall'avv. Roberto Favale del Foro di Pisa, presso il quale elegge domicilio in Pisa, via Benedetto Croce n. 79, ricorrente - attore; Contro Comune di San Giuliano Terme in persona del sindaco pro tempore, rappresentato dal capitano di Polizia municipale P. Bonaguidi, resistente - opposto. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. F a t t o e d i r i t t o Con ricorso del 1° febbraio 2006 la ricorrente riferiva: a) che in data 4 agosto 2005 con apparecchiatura autovelox 104/C2 veniva rilevata violazione del limite di velocita' da parte della vettura Audi A/4 di cui la ricorrente e' proprietaria come da verbale d'accertamento e contestazione n. 001209/A/05; b) che, per tale infrazione la E.T.S. Edizioni pagava la relativa sanzione amministrativa; c) che successivamente la ricorrente riceveva da parte del resistente notifica di verbale di accertamento di violazione n. 000344/H/05, di cui all'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s., perche' «in qualita» di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali della patente di guida del conducente al momento della commessa infrazione e le veniva inflitta sanzione pecuniaria di Euro 366,30 per palese violazione dell'art. 188, comma 8 del c.d.s. Considera l'esponente che il citato art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. pone in capo al proprietario un obbligo, anche e soprattutto in difetto del mancato intervento degli accertatori contestualmente alla commissione dell'infrazione di rendere una dichiarazione (sull'identita' del conducente) che lo stesso non puo' in alcun caso rendere, al limite del mendacio, se il fatto non si e' svolto in sua presenza; sicche' viene assurdamente, proprio ex lege, messo nella concreta condizione di violare l'art. 483 del vigente codice penale che prevede come reato le false attestazioni al pubblico ufficiale rese in atto pubblico, quale e' il verbale di accertamento e/o quello dell'assunzione di informazioni. Nella ipotesi in cui alla guida venga a trovarsi il proprietario del veicolo, costui si vedrebbe costretto a rendere dichiarazioni contro se'. In ambedue i casi evidenziati dal ricorrente, permane del tutto dubbia la stessa possibilita' di ritenere concretamente veritiera la dichiarazione richiesta. Nella fattispecie in esame pertanto si intende sottoporre alla Corte il giudizio sulla legittimita' costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma ipotesi di violazione per palese ed evidente contrasto con i principi sacrosanti sanciti dagli artt. 3 e 24 della vigente Costituzione. Soprattutto ed in sintesi nel combinato disposto degli artt. 126-bis, 2 e 180, comma 8 c.d.s. vengono stravolti i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.