IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile R.G.C.
n. 452/06  di  questo  Ufficio e promossa con ricorso del 1° febbraio
2006 da Edizioni E.T.S. S.r.l. con sede in Pisa, piazza Carrara n. 16
in  persona  del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra Mirella
Mannucci  rappresentata  e  difesa  per  delega  in  calce al ricorso
dall'avv.  Roberto  Favale  del  Foro di Pisa, presso il quale elegge
domicilio in Pisa, via Benedetto Croce n. 79, ricorrente - attore;
    Contro  Comune  di  San Giuliano Terme in persona del sindaco pro
tempore,   rappresentato   dal   capitano   di   Polizia   municipale
P. Bonaguidi, resistente - opposto.
    Oggetto:  opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge
24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

                    F a t t o  e   d i r i t t o
    Con ricorso del 1° febbraio 2006 la ricorrente riferiva:
        a)  che  in  data 4 agosto 2005 con apparecchiatura autovelox
104/C2  veniva  rilevata  violazione del limite di velocita' da parte
della  vettura  Audi A/4 di cui la ricorrente e' proprietaria come da
verbale d'accertamento e contestazione n. 001209/A/05;
        b)  che,  per  tale  infrazione  la E.T.S. Edizioni pagava la
relativa sanzione amministrativa;
        c)  che  successivamente  la ricorrente riceveva da parte del
resistente   notifica   di  verbale  di  accertamento  di  violazione
n. 000344/H/05,  di cui all'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s., perche'
«in  qualita»  di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati
personali  della  patente  di  guida  del conducente al momento della
commessa  infrazione e le veniva inflitta sanzione pecuniaria di Euro
366,30 per palese violazione dell'art. 188, comma 8 del c.d.s.
    Considera  l'esponente  che  il  citato art. 126-bis, comma 2 del
c.d.s.  pone  in capo al proprietario un obbligo, anche e soprattutto
in  difetto  del mancato intervento degli accertatori contestualmente
alla   commissione   dell'infrazione  di  rendere  una  dichiarazione
(sull'identita'  del conducente) che lo stesso non puo' in alcun caso
rendere,  al limite del mendacio, se il fatto non si e' svolto in sua
presenza;  sicche'  viene  assurdamente, proprio ex lege, messo nella
concreta  condizione  di violare l'art. 483 del vigente codice penale
che  prevede  come  reato le false attestazioni al pubblico ufficiale
rese in atto pubblico, quale e' il verbale di accertamento e/o quello
dell'assunzione  di  informazioni.  Nella  ipotesi  in cui alla guida
venga  a  trovarsi  il  proprietario  del veicolo, costui si vedrebbe
costretto a rendere dichiarazioni contro se'.
    In  ambedue  i casi evidenziati dal ricorrente, permane del tutto
dubbia  la stessa possibilita' di ritenere concretamente veritiera la
dichiarazione richiesta.
    Nella  fattispecie  in  esame pertanto si intende sottoporre alla
Corte  il  giudizio  sulla  legittimita'  costituzionale della omessa
comunicazione  quale  autonoma  ipotesi  di  violazione per palese ed
evidente  contrasto con i principi sacrosanti sanciti dagli artt. 3 e
24 della vigente Costituzione.
    Soprattutto   ed   in   sintesi   nel  combinato  disposto  degli
artt. 126-bis,  2  e 180, comma 8 c.d.s. vengono stravolti i principi
di ragionevolezza e di uguaglianza.