P. Q. M. Visti gli articoli 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p. e dell'art. 110 T.U.L.P.S. per contrasto con l'art. 117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE, nei sensi di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso - impregiudicato ogni diritto di difesa - e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Apricena, addi' 29 giugno 2006 Il G.O.T.: D'Alessandro 07C0313