P. Q. M.
    Visti gli articoli 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara  non  manifestamente  infondate  e rilevanti ai fini del
giudizio  la  questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  547,  legge  n. 266/2005,  per  contrasto con gli artt. 3 e 25
Cost.  in  combinato  disposto  con  l'art.  2  c.p.  e dell'art. 110
T.U.L.P.S.  per  contrasto con l'art. 117 Cost. come modificato dalla
legge  costituzionale  n. 3/2001  nella parte in cui contrasta con la
direttiva 98/34 CE, nei sensi di cui in motivazione.
    Sospende  il  giudizio  in corso - impregiudicato ogni diritto di
difesa  -  e  ordina  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
    Dispone   che  copia  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
cancelleria,  sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
        Apricena, addi' 29 giugno 2006
                       Il G.O.T.: D'Alessandro
07C0313