P. Q. M.
    Dichiara   rilevante   per   il  giudizio  e  non  manifestamente
infondata,  in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001
nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado
in materia societaria, intermediazione finanziaria nonche' in materia
bancaria  e creditizia, non indica i principi e criteri direttivi che
avrebbero  dovuto  guidare  le scelte del legislatore delegato e, per
derivazione, degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003.
    In  via  subordinata  il  Tribunale  dichiara  rilevante  per  il
giudizio  e  non  manifestamente  infondata, in relazione all'art. 76
della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli
articoli  da  2  a  17  del d.lgs. n. 5 del 2003 perche' difformi dai
principi   e   criteri   direttivi  dettati  dalla  legge  di  delega
n. 366/2001;
    Ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza al
presidente  de Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al  Presidente de Senato della Repubblica, al Presidente della Camera
dei deputati e alle parti del presente giudizio;
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti, comprensivi della
documentazione   attestante   il   perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni comunicazioni, alla Corte costituzionale.
    Sospende il giudizio in corso.
    Si comunichi a cura della cancelleria.
        Cosi' deciso in Napoli, il 25 ottobre 2005.
                     Il giudice relatore: Canale
07C0316