P. Q. M. Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, intermediazione finanziaria nonche' in materia bancaria e creditizia, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003. In via subordinata il Tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003 perche' difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente de Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente de Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni comunicazioni, alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Si comunichi a cura della cancelleria. Cosi' deciso in Napoli, il 25 ottobre 2005. Il giudice relatore: Canale 07C0316