Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 120, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e) e f); 14, comma 1, lettera b); 18 e 19, della suddetta legge regionale, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e), e s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c), e 8; 12; 13; 14, comma 1, lettera a), della suddetta legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c); 10 e 11, della citata legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007. Il Presidente: Bile Il rettore: Mazzella Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007. Il cancelliere:Fruscella 07C0322