ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 30 gennaio 2006 dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento penale a carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione - della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), e, in particolare, dell'art. 10, comma 2, della stessa legge; che il rimettente premette che nel giudizio devoluto al suo esame - del quale, peraltro, non precisa ne' la natura ne' il contenuto - e' stata ipotizzata, su eccezione di parte, l'illegittimita' costituzionale della legge suddetta, «in quanto essa e' diretta unicamente nei confronti di imputati i cui procedimenti non risultano gia' incardinati»; che il giudice a quo, per contro, reputa impossibile «concepire una normativa in contrasto con i principi costituzionali che pongono in primo piano la persona umana e i suoi diritti fondamentali», se non «in situazioni di eccezionalita', ovvero quando occorre far luogo a una cosiddetta "legislazione di emergenza"», evenienza non ipotizzabile, pero', nel caso di specie. Considerato che il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione - della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) e in particolare dell'art. 10, comma 2, della stessa legge; che nella specie - a prescindere dal rilievo che questa Corte, con la sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche» - il giudice a quo omette tanto di descrivere la fattispecie sottoposta al suo vaglio, quanto di motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata; che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilita' della questione stessa (si vedano, ex plurimis, le ordinanze n. 439 e n. 339 del 2006). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.