P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 69,   comma  4  c.p.,  come
modificato  dall'art. 3,  legge n. 251/2005, nella parte in cui vi e'
divieto  di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze
inerenti  alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99,
comma 4 c.p.;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente
delle due Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 9 marzo 2006
                         Il giudice: Bagnoli
07C0356