P. Q. M.
    Letto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    1)  Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 159, 160,
420-quater,  comma 1 e 484 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 10,
primo  comma,  97,  primo  comma  e 111 secondo, terzo e quarto comma
Cost.,  nella  parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria
del  processo penale nei confronti degli imputati ai quali il decreto
di  citazione  a  giudizio  e'  stato  notificato previa emissione di
decreto di irreperibilita';
    2) Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
    3)  Dispone  che  la  presente  ordinanza  (di  cui e' stata data
integrale  lettura  alle parti in pubblica udienza) sia notificata al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Pinerolo, addi' 14 marzo 2006
                        Il giudice: Giannone
07C0358