P. Q. M. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953; 1) Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1 e 484 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma e 111 secondo, terzo e quarto comma Cost., nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio e' stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilita'; 2) Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) Dispone che la presente ordinanza (di cui e' stata data integrale lettura alle parti in pubblica udienza) sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pinerolo, addi' 14 marzo 2006 Il giudice: Giannone 07C0358