P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del
2005  «nella  parte  in cui non esclude l'applicazione dei termini di
prescrizione  piu' brevi ai processi pendenti alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ove  sia stato disposto o ammesso il
giudizio abbreviato» con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei
deputati.
        Trieste, addi' 30 maggio 2006
                          Il G.i.p.: Morvay
07C0362