P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge n. 251 del 2005 «nella parte in cui non esclude l'applicazione dei termini di prescrizione piu' brevi ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato» con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Trieste, addi' 30 maggio 2006 Il G.i.p.: Morvay 07C0362