P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale,  in  riferimento  all'art.  27  Cost.,
dell'art.  58-quater, comma 7-bis l.p., introdotto dall'art. 7, legge
n. 251/2005  nella  parte in cui prevede il divieto di concessione di
misure  alternative  alla detenzione al condannato al quale sia stata
applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
immediatamente   comunicata   ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento;
    Sospende il giudizio in corso.
        Catanzaro, addi' 2 febbraio 2006
                       Il Presidente: Liguori
          Il magistrato di sorveglianza estensore: Bravin
07C0363