P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 58-quater, comma 7-bis l.p., introdotto dall'art. 7, legge n. 251/2005 nella parte in cui prevede il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso. Catanzaro, addi' 2 febbraio 2006 Il Presidente: Liguori Il magistrato di sorveglianza estensore: Bravin 07C0363