P. Q. M.
    Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;
    Dichiara    irrilevante    l'eccezione   di   incostituzionalita'
dell'art. 593 c.p.p. come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e
dell'art. 10  della  medesima legge, in relazione agli artt. 3 e 111,
settimo comma della Costituzione:
    Dichiara      manifestamente     infondata     l'eccezione     di
incostituzionalita' dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1
legge  n. 46/2006,  e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione
agli  artt. 3,  97,  111,  secondo  comma,  seconda  parte, 112 della
Costituzione.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593  c.p.p.,  come modificato
dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima
legge, in relazione agli articoli 3 e 111, secondo comma prima parte,
della Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e i termini di prescrizione del
reato.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale,
ordinando  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti,  al  Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Palermo, addi' 30 maggio 2006
                      Il Presidente: Dall'Acqua
07C0388