P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 159 c.p.;
    Dichiara      manifestamente     infondata     l'eccezione     di
incostituzionalita' dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art.1,
legge  n. 46/2006,  e dell'art. 10 della medesima legge, in relazione
all'art. 112 della Costituzione.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593  c.p.p., come modificato.
dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006, e dell'art. 10 della medesima
legge,   in  relazione  agli  artt. 3  e  111,  secondo  comma  della
Costituzione, nei termini di cui alla motivazione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e i termini di prescrizione del
reato.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale,
ordinando  alla  cancelleria  di  notificate la presente ordinanza al
Presidente  de  Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Palermo, addi' 6 luglio 2006
                      Il Presidente: La Commare
07C0389