P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, d'ufficio,
solleva  la  questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 25,
comma  2,  d.lgs.  n. 274/2000  nella parte in cui non prevede che il
pubblico  ministero,  anche  quando  esprime  parere  contrario  alla
citazione, debba formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt.
3,  24, secondo comma e 111, secondo comma Cost. per le ragioni sopra
dedotte.
    Sospende,  per  l'effetto,  il  presente  giudizio  e  manda alla
cancelleria  per  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata
al  ricorrente,  alla  persona  di  cui  si chiede la convocazione in
giudizio,  al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due camere del
Parlamento italiano.
        Chioggia, addi' 17 luglio 2006
                     Il giudice di pace: Minoia
07C0404