P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, d'ufficio, solleva la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma Cost. per le ragioni sopra dedotte. Sospende, per l'effetto, il presente giudizio e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, alla persona di cui si chiede la convocazione in giudizio, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento italiano. Chioggia, addi' 17 luglio 2006 Il giudice di pace: Minoia 07C0404