P. Q. M.
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rileva  di  ufficio nel procedimento sopraindicato la rilevanza e
la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 commi primo e secondo
e  111 Cost., dell'art. 69, comma 6 o.p., nella parte in cui prevede,
secondo   l'orientamento   ormai  costante  della  suprema  Corte  di
cassazione, la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza in
ordine alle questioni da tale disposizione indicate.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Dispone   altresi'  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata
all'interessato,  al Procuratore della Repubblica presso il tribunale
sede  ed  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e sia comunicata
dalla cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Macerata,  cosi'  deciso  nella  Camera  di  consiglio del 15
febbraio 2006.
               Il magistrato di sorveglianza. Agostini
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