P. Q. M.
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la proposta
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, secondo comma
c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio
2006  nella  parte  in  cui  limita il potere di appello del pubblico
ministero  contro  le  sentenze di assoluzione ai casi in cui dopo il
giudizio  di  primo grado siano scoperte o sopravvenute nuove prove e
sempre  che  tali  prove  siano decisive, nonche' dell'art. 10, comma
secondo  della  legge  n. 46/2006  nella  parte in cui stabilisce che
l'appello  del  pubblico  ministero,  proposto contro una sentenza di
proscioglimento  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge, viene
dichiarato  inammissibile con ordinanza non impugnabile per contrasto
con gli artt. 111, 112 e 3 della Costituzione.
    Dispone,  a  cura  della  cancelleria, la trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale,  previa  notifica di questa ordinanza al
procuratore   generale  e  all'imputato  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
    Dispone,  infine,  la  comunicazione  della suddetta ordinanza ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Sospende il procedimento in corso.
        Taranto, addi' 13 giugno 2006
                       Il Presidente: Trunfio
Il consigliere relatore: Massafra
07C0439