P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006 nella parte in cui limita il potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione ai casi in cui dopo il giudizio di primo grado siano scoperte o sopravvenute nuove prove e sempre che tali prove siano decisive, nonche' dell'art. 10, comma secondo della legge n. 46/2006 nella parte in cui stabilisce che l'appello del pubblico ministero, proposto contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge, viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile per contrasto con gli artt. 111, 112 e 3 della Costituzione. Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza al procuratore generale e all'imputato nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone, infine, la comunicazione della suddetta ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sospende il procedimento in corso. Taranto, addi' 13 giugno 2006 Il Presidente: Trunfio Il consigliere relatore: Massafra 07C0439