P. Q. M.
    Visto l'art. 23 1. 11 marzo 1953, n. 87;
        1) Solleva, perche' rilevante e non manifestamente infondata,
con riguardo all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
dell'art.  4,  comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, laddove
si   dispone  che  «Non  si  fa  luogo  a  restituzione  di  imposte,
soprattasse  e pene pecuniarie gia' pagate», in relazione all'art. 1,
comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442;
        2) Ordina la sospensione del presente giudizio tributario per
pregiudizialita' costituzionale;
        3) Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla Corte
costituzionale in Roma;
        4); Ordina  la  notificazione del presente provvedimento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa;
        5) Ordina   la  comunicazione  della  presente  ordinanza  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
        6) Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Cosi' deciso in Cagliari, il 27 febbraio 2006.
                  Il Presidente estensore: Pisotti
07C0440