P. Q. M. Visto l'art. 23 1. 11 marzo 1953, n. 87; 1) Solleva, perche' rilevante e non manifestamente infondata, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, laddove si dispone che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate», in relazione all'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442; 2) Ordina la sospensione del presente giudizio tributario per pregiudizialita' costituzionale; 3) Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; 4); Ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa; 5) Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 6) Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Cagliari, il 27 febbraio 2006. Il Presidente estensore: Pisotti 07C0440