P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 2-3-5 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dalla Tariffa A allegata al d.P.R. n. 39/1953, e dall'art. 1 del D.I. 27 dicembre 1997 che ha modificato il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R., per quanto esposto in motivazione, in relazione agli artt. 3 e 53, in particolare con riferimento al secondo comma di quest'ultimo, 42, comma 3, nella parte in cui e' prevista la gradualita', in diminuzione, della tassa sugli autoveicoli nell'arco dei trenta anni. Dispone 1'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, il 14 aprile 2006. Il Presidente: Agnino Il giudice estensore: Carotenuto 07C0443