P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto dagli artt. 2-3-5
del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dalla Tariffa A allegata al d.P.R.
n. 39/1953, e dall'art. 1 del D.I. 27 dicembre 1997 che ha modificato
il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R., per quanto esposto
in  motivazione,  in  relazione agli artt. 3 e 53, in particolare con
riferimento  al  secondo  comma  di  quest'ultimo, 42, comma 3, nella
parte  in cui e' prevista la gradualita', in diminuzione, della tassa
sugli autoveicoli nell'arco dei trenta anni.
    Dispone   1'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e
al Presidente della Camera dei deputati.
        Cosi' deciso in Roma, il 14 aprile 2006.
                        Il Presidente: Agnino
Il giudice estensore: Carotenuto
07C0443