IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, rileva: con ricorso depositato in data 21 luglio 2006, il sig. Capuano Riccardo, cosi' come rappresentato e difeso, proponeva opposizione ex art. 204-bis del codice della strada e 22, legge n. 689/1981 avverso il verbale n. 7292532, elevato in data 25 maggio 2006 dalla Polstrada di Salerno, con il quale gli era stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 170, comma 1 e comma 2, del succitato codice, perche' alla guida del motociclo Honda SH 50 targato 8RLMS, di sua proprieta', trasportava un passeggero in assenza di omologazione per tale possibilita', con applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo, affidato in custodia prima a terzi e successivamente al ricorrente, senza facolta' d'uso, in attesa del provvedimento di confisca da parte della Prefettura di Salerno, ai sensi dell'art. 213 del codice della strada. Sosteneva il ricorrente che la sanzione amministrativa disposta dall'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, come modificata dal d.l. n. 115/2005, cosi' come convertito dalla legge n. 168/2005, fosse in netto contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione e pertanto chiedeva, previa sospensione del verbale opposto unitamente ad ogni provvedimento ad esso collegato, con contestuale restituzione della carta di circolazione del motociclo sequestrato, ritenuto «indispensabile.. .per recarsi quotidianamente sul luogo di lavoro», valutata la non manifesta infondatezza della questione, la sospensione del procedimento con rimessione degli atti alla Corte costituzionale, chiedendo, altresi', nel merito l'annullamento del verbale impugnato. Sul punto, il giudice ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005. La succitata norma appare prima facie in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione per evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione. In effetti l'idea specialpreventiva espressa dal diritto penale del fatto, nel quale la risposta punitiva dello Stato e' calibrata sull'offesa arrecata ai beni giuridici oggetto di protezione non puo' non tener conto che la rieducazione va innanzitutto armonizzata con la proporzione. Questo principio, infatti, stabilisce una correlazione effettiva tra la gravita' dell'offesa e la qualita-quantita' della sanzione, per cui e' ragionevole ritenere che un'importante «precondizione» della rieducazione vada individuata proprio nell'inflizione di una pena che il condannato avverta come proporzionata al fatto commesso, a maggior ragione nel caso di applicazione di una sanzione amministrativa. La disposizione della confisca del ciclomotore, prevista dall'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, nel caso della violazione delle disposizioni di cui all'art. 170, commi 1 e 2, stesso codice, appare in netto contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione sposato dalla Carta costituzionale proprio in termini di effettivita' della correlazione tra gravita' dell'offesa e qualita-quantita' della sanzione, soprattutto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 153/2006, sulla nuova targa per motorini e microcar, che evidenzia in maniera ancora piu' rilevante anche la disparita' di trattamento e quindi il contrasto con l'art. 3 della Costituzione da parte delle disposizioni contenute dall'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada. In effetti, per il codice della strada, dopo il d.P.R. n. 153/2006, lo stesso ciclomotore, con le medesime caratteristiche tecniche, ma dotato di nuova targa invece del c.d. «targhino», potrebbe regolarmente trasportare un passeggero, al pari di una moto di grossa cilindrata; cio', per il codice, individuerebbe due diverse categorie di cittadini nella stessa fascia di utenza: una che avendo sopportato nuovamente gli oneri dell'immatricolazione puo' trasportare il passeggero sul proprio ciclomotore ed un'altra che non avendo provveduto al cambio di targa rischia la confisca, per un fatto che la legge facoltizza, con la conclusione che la norma non distingue, come dovrebbe, per ragioni di sicurezza della circolazione, ma per una condizione squisitamente burocratica. Non appare peregrina nemmeno l'ipotesi del contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 42 della Costituzione, in quanto i motivi di interesse generale che la norma impone quale condizione imprescindibile dell'espropriazione della proprieta' privata sembrerebbero, al contrario, non perseguiti dall'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, che prevedendo la confisca di un bene di un certo valore a fronte di un comportamento per giunta possibile, anche se a determinate condizioni puramente burocratiche, non fa si' che si possa serenamente affermare che realizzi l'interesse pubblico, gravando peraltro la p.a. dell'ulteriore carico di organizzare complesse procedure di vendita dei beni confiscati, con dispersione di energie impiegabili altrove. Per tutto cio', ritenuto che le disposizioni di cui all'art 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005, nel prevedere la confisca del ciclomotore in relazione alla violazione delle previsioni dell'art. 170, comma 1 e comma 2, stesso codice, squilibrano la posizione dei cittadini, creando differenze che non trovano giustificazioni in termini di sicurezza della circolazione stradale, con evidente contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, per cui a parere di quest'ufficio non e' manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' di detta norma. Poiche' l'attuale giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita', vanno rimessi gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo in attesa della decisione della Corte sul punto.