P. Q. M.
    Vista  la  legge  costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 (Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43) e la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
incostituzionalita'  dell'art. 213,  comma 2-sexies, del codice della
strada,  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,  cosi' come
modificato  dal  d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005,
in  relazione  alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 1 e comma
2, stesso codice.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  sospendendo  il giudizio in corso. Ordina che a cura
della  cancelleria  l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale   sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Dispone,  infine,  la  sospensione  dell'esecuzione  del  verbale
n. 7292532,  del  25  maggio  2006,  della  Polstrada di Salerno, con
concessione  della  facolta' d'uso del ciclomotore Honda SH tg. 8RLMS
al  ricorrente,  sig.  Capuano  Riccardo,  e restituzione al predetto
ricorrente della carta di circolazione del mezzo sequestrato.
        Cosi' deciso in Salerno, il 27 luglio 2006.
                      Il giudice di pace: Raimo
07C0450