P. Q. M. Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43) e la legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 1 e comma 2, stesso codice. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone, infine, la sospensione dell'esecuzione del verbale n. 7292532, del 25 maggio 2006, della Polstrada di Salerno, con concessione della facolta' d'uso del ciclomotore Honda SH tg. 8RLMS al ricorrente, sig. Capuano Riccardo, e restituzione al predetto ricorrente della carta di circolazione del mezzo sequestrato. Cosi' deciso in Salerno, il 27 luglio 2006. Il giudice di pace: Raimo 07C0450