IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta in
data  28  ottobre  2005  al  n. 274/05  R.Gen. Affari Contenziosi tra
Caporale  Eugenio,  nato  a  Cividale  del Friuli (Udine) il 31 marzo
1987,  residente a Moimacco (Udine), via San Giovanni, 36, in proprio
ricorrente,  Prefetto  di Udine, in persona del legale rappresentante
pro tempore, resistente.
    Oggetto: annullamento verbale di contestazione n. 304154910 dd. 8
ottobre 2005 dei Carabinieri della Stazione di Pulfero (Udine).
    Premesso che:
        1)   in  data 8 ottobre 2005, al ricorrente veniva contestata
la  violazione  di  cui  all'art. 171,k commi 1 e 2 e 213, comma 2/VI
codice  della  strada, poiche' il passeggero del ciclomotore condotto
dal ricorrente, durante la marcia non indossava il casco protettivo;
        2) per  la  violazione contestata non e' ammesso il pagamento
in  misura  ridotta  ed  e'  prevista  la  sanzione  accessoria della
confisca obbligatoria del mezzo (ex art. 213, comma 2/VI c.d.s.);
        3) il veicolo veniva sottoposto a sequestro con provvedimento
immediato dell'organo accertatore;
        4) in   data   28   ottobre  2005,  il  ricorrente  proponeva
opposizione  avverso  il  verbale  di  contestazione n. 304154910 dei
Carabinieri  della  Stazione  di  Pulfero  (Udine), sollevando in via
preliminare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma 2
sexies  c.d.s.  per  violazione  dell'art. 3  della Costituzione, nel
merito   per   l'annullamento  del  verbale  sopra  indicato,  previa
ospensione dello stesso.
                         I n   d i r i t t o
    Questo giudice di pace ritiene che la risoluzione della questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s.
che  prevede  la  sanzione accessoria della confisca obbligatoria del
ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per
commettere  una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169
commi  2  e  7,  170  e  171  c.d.s.,  o per commettere un reato, sia
preliminare alla definizione del presente giudizio.
    Invero,  l'art. 213,  comma  2-sexies  c.d.s. appare contraria al
dettato   costituzionale   (art. 3  Cost),  in  quanto  a  fronte  di
violazioni  simili  dispone la confisca solamente se la violazione e'
commessa   con  il  motociclo  e  non  con  l'autovettura.  A  titolo
esemplificativo  basti  ricordare  che  ad esempio non e' prevista la
confisca  dell'autovettura  se  il  conducente  o  il trasportato non
allacci la cintura di sicurezza.
    La  questione  non  appare  manifestamente  infondata, poiche' la
norma,  la  cui  ratio  e'  l'incolumita'  fisica del cittadino, crea
disparita'   tra   chi   utilizza   il  ciclomotore  e  chi  utilizza
un'autovettura.