P. Q. M.
    Ritenuto  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 213,  comma
2-sexies   c.d.s.,  nella  parte  in  cui  prevede  la  confisca  del
ciclomotore in tutti i casi in cui sia stato adoperato per commettere
una  delle  violazioni  di  cui  agli  artt. 169,  170  e  171  o per
commettere  un reato, con particolare riferimento all'art. 171, comma
1  c.d.s,  per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sospende il
presente  giudizio, n. 274/2005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e per l'effetto sospende l'esecuzione del prowedimento impugnato;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Cosi' deciso, in Cividale del Friuli, l'8 giugno 2006.
                      Il giudice di pace: Kraus
07C0463