P. Q. M. Ritenuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., nella parte in cui prevede la confisca del ciclomotore in tutti i casi in cui sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli artt. 169, 170 e 171 o per commettere un reato, con particolare riferimento all'art. 171, comma 1 c.d.s, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sospende il presente giudizio, n. 274/2005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e per l'effetto sospende l'esecuzione del prowedimento impugnato; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Cividale del Friuli, l'8 giugno 2006. Il giudice di pace: Kraus 07C0463