P. Q. M.
    Interlocutoriamente  pronunciando  sul ricorso in epigrafe, cosi'
provvede:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in
relazione  agli  articoli  3,  97 e 105 Costituzione, la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  comma  45, della legge 25
luglio 2005, n. 150, e del combinato disposto degli articoli 2, comma
10,  lett.  a),  della  citata  legge  n. 150/2005  e  3  del decreto
legislativo  16 gennaio 2006, n. 20, nella parte in cui prevedono che
il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado
possa  avvenire soltanto in favore di aspiranti che assicurino almeno
4  anni  di  servizio  prima  della data di «ordinario collocamento a
riposo» ex art. 5 r.d.lgs. n. 511 del 1933;
        b)  dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        c)  ordina  che  a  cura  della  segreteria  della Sezione la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Roma, nella Camera di consiglio del 20 dicembre
2006.
                       Il Presidente: De Lise
L'estensore: Di Nezza
07C0478