Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 22, comma 1,
della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato
alla  manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4,
della  legge  regionale n. 8 del 2002), nella parte in cui stabilisce
che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni
liquidatorie  delle  unita'  sanitarie locali rimangono di pertinenza
delle  aziende  sanitarie  competenti  e a tal fine le disponibilita'
finanziarie  dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato sono iscritte nel conto «Accantonamento spese
ex gestioni liquidatorie»;
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 22, comma 2,
della stessa legge della Regione Calabria n. 8 del 2003.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0487