Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unita' sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilita' finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto «Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie»; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 2, della stessa legge della Regione Calabria n. 8 del 2003. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Amirante Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 5 aprile 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0487