P. Q. M.
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Rileva d'ufficio nel procedimento sopraindicato la rilevanza e la
non   manifesta   infondatezza   della   questione   di  legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 commi primo e secondo
e  111 Cost., dell'art. 69, comma 6 o.p., nella parte in cui prevede,
secondo   l'orientamento   ormai  costante  della  suprema  Corte  di
cassazione,  la  competenza  del magistrato di sorveglianza in ordine
alle questioni da tale disposizione indicate.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale   e   sospende  il  giudizio  in  corso  (relativo  ai
5 procedimenti  previamente  riuniti  per  identita'  delle questioni
trattate).
    Dispone   altresi'  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata
all'interessato,  al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
sede  ed  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e sia comunicata
dalla cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Ancona,  cosi'  deciso nella Camera di consiglio del 14 marzo
2006.
              Il magistrato di sorveglianza: Scapellato
07C0508