P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Rileva d'ufficio nel procedimento sopraindicato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 commi primo e secondo e 111 Cost., dell'art. 69, comma 6 o.p., nella parte in cui prevede, secondo l'orientamento ormai costante della suprema Corte di cassazione, la competenza del magistrato di sorveglianza in ordine alle questioni da tale disposizione indicate. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (relativo ai 5 procedimenti previamente riuniti per identita' delle questioni trattate). Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale sede ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata dalla cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, cosi' deciso nella Camera di consiglio del 14 marzo 2006. Il magistrato di sorveglianza: Scapellato 07C0508