P. Q. M.
    Letti  gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costit. 9
febbraio 1948, n. 1 e 23, primo e secondo comma, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593,  comma  secondo  c.p.p.,
cosi'  come  novellato  dalla  legge  n. 46/2006,  nella parte in cui
esclude  la  possibilita'  per  il  p.m.  di appellare le sentenze di
proscioglimento,  e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per contrasto con
gli artt. 3, primo comma e 111, secondo comma della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  e  la  conseguente  sospensione  del  processo  e dei
termini di prescrizione;
    Dispone  che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria,
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Napoli, addi' 7 aprile 2006
                        Il Presidente: Pisano
07C0520