P. Q. M. Letti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costit. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, primo e secondo comma, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma secondo c.p.p., cosi' come novellato dalla legge n. 46/2006, nella parte in cui esclude la possibilita' per il p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 111, secondo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del processo e dei termini di prescrizione; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Napoli, addi' 7 aprile 2006 Il Presidente: Pisano 07C0520