P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
all'art. 3   Cost.,   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 157,  quinto comma, c.p., come sostituito dall'art. 6 della
legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che quando per il reato
la  legge  stabilisce  pene  diverse  da quella detentiva e da quella
pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
    Dispone,  altresi',  che  la  cancelleria  notifichi  la presente
ordinanza  al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cremona, addi' 7 novembre 2006
                        Il giudice: Vacchiano
07C0529