P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, quinto comma, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone, altresi', che la cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cremona, addi' 7 novembre 2006 Il giudice: Vacchiano 07C0529