P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.  e  23,  legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenutane   la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2
e  213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005
convertito  in legge 17 agosto 2005 n. 168, per violazione degli arti
2,  3,  24  e  111,  42.  Cosi', nei termini e per le motivazioni che
precedono,  nella  parte  in cui prevede la sanzione accessoria della
confisca  obbligatoria  del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in
cui  il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 c.d.s.
    Letto  l'art. 23,  legge  n. 87/1953,  ritenuto  rilevante  e non
manifestamente infondata per i motivi esposti;
    Visto l'art. 295 c.p.c.;
    Sospende  il  presente  giudizio,  rubricato  al n. 869 del Ruolo
generale  sanzioni  amministrative  dell'anno 2006, nonche', ai sensi
dell'art. 22,  comma  7, legge n. 689/1981, sospende l'esecuzione del
verbale  n. 554441414,  serie  2005  n. 0519414,  elevato il giorno 8
luglio  2006,  alle  ore  16,25,  nel  Comune  di Torre Annunziata in
localita'  largo  Ferriera  Vecchia  dal Comando Carabinieri Campania
Compagnia  di  Torre  Annunziata, e le sanzioni accessorie, fino alla
decisione della Corte costituzionale.
    Manda alla cancelleria perche':
        trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;
        notifichi  la  presente  ordinanza  alle  parti  (opponente e
opposto  Ministero  degli  interni,  al  Prefetto  di  Napoli  per  i
provvedimenti   di   competenza,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
        comunichi  la  presente  ordinanza al Presidente della Camera
dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Torre Annunziata, il 18 luglio 2006.
              Il giudice di pace: De Girolamo Del Mauro
07C0535