P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005 convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168, per violazione degli arti 2, 3, 24 e 111, 42. Cosi', nei termini e per le motivazioni che precedono, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 c.d.s. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata per i motivi esposti; Visto l'art. 295 c.p.c.; Sospende il presente giudizio, rubricato al n. 869 del Ruolo generale sanzioni amministrative dell'anno 2006, nonche', ai sensi dell'art. 22, comma 7, legge n. 689/1981, sospende l'esecuzione del verbale n. 554441414, serie 2005 n. 0519414, elevato il giorno 8 luglio 2006, alle ore 16,25, nel Comune di Torre Annunziata in localita' largo Ferriera Vecchia dal Comando Carabinieri Campania Compagnia di Torre Annunziata, e le sanzioni accessorie, fino alla decisione della Corte costituzionale. Manda alla cancelleria perche': trasmetta gli atti alla Corte costituzionale; notifichi la presente ordinanza alle parti (opponente e opposto Ministero degli interni, al Prefetto di Napoli per i provvedimenti di competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri; comunichi la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torre Annunziata, il 18 luglio 2006. Il giudice di pace: De Girolamo Del Mauro 07C0535