P. Q. M. Ogni altra decisione in rito e nel merito riservata, sospende il giudizio. Manda la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 23, comma secondo della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, nonche' di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del medesimo articolo 23, comma quarto. Roma, addi' 30 agosto 2006 Il Presidente: Caruso Il relatore estensore: Zucchelli 07C0589