P. Q. M.
    Ogni  altra decisione in rito e nel merito riservata, sospende il
giudizio.
    Manda la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale
ai  sensi  dell'articolo 23, comma secondo della legge costituzionale
11  marzo 1953, n. 87, nonche' di notificare la presente ordinanza al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e comunicarla ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del
medesimo articolo 23, comma quarto.
        Roma, addi' 30 agosto 2006
                        Il Presidente: Caruso
Il relatore estensore: Zucchelli
07C0589