P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede: Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, per aperto contrasto con gli art. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 c.d. strada o per commettere un reato; 1) Sospende il presente giudizio iscritto al n. 92 R.G. dell'anno 2006, sino all'esito della questione; 2) Manda alla cancelleria affinche': Notifichi la presente ordinanza con gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; Notifichi la presente ordinanza al ricorrente Campione Giuseppe difeso come in atti, nel domicilio del procuratore; Notifichi la presente ordinanza all'opposto Ministro dell'interno pro tempore presso l'Avvocatura dello Stato di Catania; Notifichi la presente ordinanza al Prefetto di Catania per i provvedimenti di competenza; Notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri in Roma; Comunichi la presente ordinanza al signor Presidente del Senato della Repubblica ed al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma. Cosi' deciso in Trecastagni, oggi 24 ottobre 2006. Il giudice di pace coordinatore: Bonaccorsi 07C0590