P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, cosi' provvede:
        Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva
la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-sexies,  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Codice
della  strada),  introdotto  dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di
conversione,  con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, per
aperto  contrasto  con  gli  art. 3  e  27  della  Costituzione della
Repubblica   italiana,   nella  parte  in  cui  prevede  la  sanzione
amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui  agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 c.d. strada o per commettere un
reato;
    1) Sospende il presente giudizio iscritto al n. 92 R.G. dell'anno
2006, sino all'esito della questione;
    2) Manda alla cancelleria affinche':
        Notifichi  la  presente  ordinanza  con gli atti del presente
giudizio alla Corte costituzionale;
        Notifichi   la  presente  ordinanza  al  ricorrente  Campione
Giuseppe difeso come in atti, nel domicilio del procuratore;
        Notifichi   la   presente   ordinanza   all'opposto  Ministro
dell'interno pro tempore presso l'Avvocatura dello Stato di Catania;
        Notifichi  la presente ordinanza al Prefetto di Catania per i
provvedimenti di competenza;
        Notifichi  la  presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri in Roma;
        Comunichi  la  presente  ordinanza  al  signor Presidente del
Senato  della  Repubblica  ed  al  signor Presidente della Camera dei
deputati in Roma.
          Cosi' deciso in Trecastagni, oggi 24 ottobre 2006.
             Il giudice di pace coordinatore: Bonaccorsi
07C0590