Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non  spettava  al  Tribunale di Messina adottare i
provvedimenti  di  rinvio  dell'udienza  in  data  30  giugno 2003  e
21 luglio 2003, nonche' il provvedimento di trattenimento della causa
in decisione del 22 settembre 2003, e di conseguenza li annulla;
    Dichiara che spettava al Tribunale di Messina emanare l'ordinanza
in  data  26 - 27 gennaio 2004, con la quale e' stato promosso - dopo
l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilita' -
il  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7,
della legge n. 140 del 2003;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere: Milana
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.
                       Il cancelliere: Milana
                                                             Allegato
                      Ordinanza letta all'udienza del 23 gennaio 2007

                              Ordinanza

    Considerato   che,  di  regola,  nei  giudizi  per  conflitto  di
attribuzione  non  e'  ammesso  l'intervento  di  soggetti diversi da
quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;
        che,   peraltro,   questa  Corte  ha  riconosciuto  che  tale
limitazione  non  opera  quando  l'oggetto del giudizio per conflitto
incida proprio sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso
diritto  di  agire  della  parte  nel giudizio comune che pretende di
essere  stata  lesa  da  una  condotta  in  relazione  alla  quale si
controverte,  nel giudizio costituzionale, se sia o meno da ritenersi
coperta  dalle  eccezionali  immunita'  previste  dalla  Costituzione
(sentenze n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001);
        che   nel  caso  in  esame,  l'esito  del  conflitto  non  e'
suscettibile  di  condizionare la stessa possibilita' che il giudizio
comune prosegua;
        che,  pertanto,  resta  assorbito  ogni  ulteriore profilo di
ammissibilita'   dell'intervento  del  soggetto  parte  nel  giudizio
comune.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   inammissibile   l'intervento  svolto  dalla  S.E.S.  -
Societa'  Editrice  Siciliana  s.p.a.,  nel giudizio per conflitto di
attribuzione  promosso  dalla  Camera  dei deputati nei confronti del
Tribunale di Messina.
                         Il Presidente: Bile
07C0602