Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spettava al Tribunale di Messina adottare i provvedimenti di rinvio dell'udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonche' il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, e di conseguenza li annulla; Dichiara che spettava al Tribunale di Messina emanare l'ordinanza in data 26 - 27 gennaio 2004, con la quale e' stato promosso - dopo l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilita' - il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003; Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: De Siervo Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007. Il cancelliere: Milana Allegato Ordinanza letta all'udienza del 23 gennaio 2007 Ordinanza Considerato che, di regola, nei giudizi per conflitto di attribuzione non e' ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; che, peraltro, questa Corte ha riconosciuto che tale limitazione non opera quando l'oggetto del giudizio per conflitto incida proprio sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto di agire della parte nel giudizio comune che pretende di essere stata lesa da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se sia o meno da ritenersi coperta dalle eccezionali immunita' previste dalla Costituzione (sentenze n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001); che nel caso in esame, l'esito del conflitto non e' suscettibile di condizionare la stessa possibilita' che il giudizio comune prosegua; che, pertanto, resta assorbito ogni ulteriore profilo di ammissibilita' dell'intervento del soggetto parte nel giudizio comune. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento svolto dalla S.E.S. - Societa' Editrice Siciliana s.p.a., nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina. Il Presidente: Bile 07C0602