LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 5638/05, depositato il 27 settembre 2005, avverso la sentenza n. 618/38/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli contro Agenzia Entrate - Ufficio di Nola, proposto dal ricorrente: Piccola Societa' Cooperativa Emme Erre Costruzioni a r.l., legale rappr. Vaia Filomena, via Michelangelo n. 18 - 80031 Brusciano (Napoli), difeso da: rag. Oranges Massimo, via lsonzo - Parco Rea - 80034 Marigliano (Napoli). Atti impugnati: avviso n. REK02683865006/04 Rec. Credito Imp. Rilevato che l'ufficio, con avviso notificato il 25 aprile 2004, ha chiesto alla contribuente la restituzione di Euro 7.265,00 per indebito utilizzo di credito di imposta in quanto essa, avvalendosi dell'art. 8 della legge n. 388/2000, aveva investito in aree svantaggiate nel 2001 maturando il diritto al rimborso e in seguito nel 2002 aveva utilizzato il credito mediante compensazione, in un periodo di sospensione della fruizione secondo le sopravvenute leggi n. 253/2002 e n. 289/2002. Rilevato altresi' che la contribuente nel ricorso si e' riportata all'art. 11 delle preleggi del codice civile secondo il cui disposto le norme non possono essere retroattive. Ritenuto che il Collegio giudicante di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo il credito inutilizzabile nel periodo di sospensione ed anche per la tardivita' dell'invio da parte del contribuente della relativa comunicazione (cosiddetto modello CVS). Ritenuto inoltre che la contribuente ha proposto appello riportandosi all'art. 11 del codice civile e agli articoli 2, comma 3, e 10 dello statuto del contribuente, evidenziando altresi' che l'Agenzia delle entrate aveva disposto il termine ultimo per l'invio del CVS con provvedimento emanato oltre i trenta giorni disposti dalla legge. O s s e r v a Un principio basilare di ogni ordinamento giuridico sancisce che la norma contiene un comando e per poterlo osservare occorre la possibilita' che esso sia conosciuto. A questo principio si sono riportati gli artt. 2, comma 3, e 10 dello statuto del contribuente nel ribadire la necessita' della chiarezza della normativa affinche' il cittadino in buona fede possa attenersi alla norma secondo il principio generale di «certezza del diritto». Bisogna riconoscere pero' che purtroppo il sostituirsi delle leggi emanate per l'utilizzo del credito di imposta nel caso di cui trattasi non ha certo dato spazio a detto principio fondamentale del nostro diritto. Ma, al di la queste considerazioni, riportandosi ai principi contenuti nella Costituzione e nelle preleggi del codice civile si ribadisce che la legge non ha effetto retroattivo. Tale enunciato non ammette la retroattivita' della norma tributaria quando essa viene ad applicarsi ad un rapporto gia' esaurito nel tempo, tenendo conto che nessuno puo' essere destinatario di una legge se non emanata prima del fatto commesso (art. 25 della Costituzione). Su questo punto c'e' anche l'autorevole pronunciato della Corte costituzionale (sentenza n. 419/2000) il quale puntualizza che le leggi possono avere effetto retroattivo solo quando trovano un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non ledono diritti sostanziali posti in esser da leggi precedenti. Altrimenti non vi sarebbe piu' per il cittadino «la sicurezza giuridica». In conclusione ad avviso di codesta Commissione le modifiche apportate alla legge n. 388/2000 non possono ledere i diritti acquisiti e legittimamente entrate a far parte del patrimonio del contribuente; e tanto meno si puo' far carico ad esso della «ansiosa» e sovrapposta normativa in materia di sospensione. La contribuente ha maturato un diritto a normativa vigente nel 2001 investendo in area svantaggiata e ha chiesto l'utilizzo del credito di imposta nel 2002 (non poteva farlo prima). Ne consegue la legittimita' del suo operato. Ma ancora una volta andando oltre queste considerazioni la legge in materia di rimborso del credito di imposta appare irrazionale e in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione italiana. In effetti le sopravvenute leggi n. 253/2002 e n. 289/2002 in modo ingiustificato vengono a discriminare i cittadini i quali in buona fede hanno ritenuto potersi avvalere di agevolazioni fiscali sostenendo nel caso di cui trattasi investimenti in zona svantaggiata, e poi e' venuto meno loro il rimborso per effetto della succitata e sopravvenuta legge di sospensione contenente norme con effetti retroattivi. Per cui questa Commissione, dopo attento esame degli atti e ampia discussione, ritiene doversi sottoporre all'esame della suprema Corte la legittimita' costituzionale delle leggi n. 253/2002 e n. 289/2002 in quelle parti in cui discriminano la parita' dei diritti tra i cittadini e dispongono effetti retroattivi in materia di legislazione tributaria.