LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sull'appello  n. 5638/05,
depositato  il  27 settembre 2005, avverso la sentenza n. 618/38/2004
emessa  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di Napoli contro
Agenzia  Entrate  - Ufficio di Nola, proposto dal ricorrente: Piccola
Societa' Cooperativa Emme Erre Costruzioni a r.l., legale rappr. Vaia
Filomena,  via  Michelangelo n. 18 - 80031 Brusciano (Napoli), difeso
da:  rag.  Oranges Massimo, via lsonzo - Parco Rea - 80034 Marigliano
(Napoli).
    Atti impugnati: avviso n. REK02683865006/04 Rec. Credito Imp.
    Rilevato  che l'ufficio, con avviso notificato il 25 aprile 2004,
ha  chiesto  alla  contribuente  la restituzione di Euro 7.265,00 per
indebito  utilizzo  di credito di imposta in quanto essa, avvalendosi
dell'art.   8  della  legge  n. 388/2000,  aveva  investito  in  aree
svantaggiate  nel  2001 maturando il diritto al rimborso e in seguito
nel  2002  aveva  utilizzato il credito mediante compensazione, in un
periodo  di sospensione della fruizione secondo le sopravvenute leggi
n. 253/2002 e n. 289/2002.
    Rilevato altresi' che la contribuente nel ricorso si e' riportata
all'art.  11 delle preleggi del codice civile secondo il cui disposto
le norme non possono essere retroattive.
    Ritenuto  che  il Collegio giudicante di primo grado ha rigettato
il  ricorso  ritenendo  il  credito  inutilizzabile  nel  periodo  di
sospensione  ed  anche  per  la  tardivita'  dell'invio  da parte del
contribuente della relativa comunicazione (cosiddetto modello CVS).
    Ritenuto   inoltre   che  la  contribuente  ha  proposto  appello
riportandosi  all'art.  11 del codice civile e agli articoli 2, comma
3,  e  10  dello  statuto del contribuente, evidenziando altresi' che
l'Agenzia  delle entrate aveva disposto il termine ultimo per l'invio
del  CVS  con  provvedimento  emanato  oltre i trenta giorni disposti
dalla legge.

                            O s s e r v a

    Un  principio basilare di ogni ordinamento giuridico sancisce che
la  norma  contiene  un  comando  e  per poterlo osservare occorre la
possibilita'  che  esso  sia  conosciuto.  A questo principio si sono
riportati  gli  artt. 2, comma 3, e 10 dello statuto del contribuente
nel  ribadire la necessita' della chiarezza della normativa affinche'
il  cittadino  in  buona  fede  possa attenersi alla norma secondo il
principio generale di «certezza del diritto».
    Bisogna  riconoscere  pero'  che  purtroppo  il sostituirsi delle
leggi  emanate  per l'utilizzo del credito di imposta nel caso di cui
trattasi  non ha certo dato spazio a detto principio fondamentale del
nostro diritto.
    Ma,  al  di  la  queste  considerazioni, riportandosi ai principi
contenuti  nella  Costituzione  e nelle preleggi del codice civile si
ribadisce che la legge non ha effetto retroattivo. Tale enunciato non
ammette la retroattivita' della norma tributaria quando essa viene ad
applicarsi  ad un rapporto gia' esaurito nel tempo, tenendo conto che
nessuno  puo'  essere  destinatario di una legge se non emanata prima
del fatto commesso (art. 25 della Costituzione).
    Su  questo  punto c'e' anche l'autorevole pronunciato della Corte
costituzionale  (sentenza  n. 419/2000)  il  quale puntualizza che le
leggi   possono   avere   effetto  retroattivo  solo  quando  trovano
un'adeguata  giustificazione  sul  piano  della  ragionevolezza e non
ledono  diritti  sostanziali  posti  in  esser  da  leggi precedenti.
Altrimenti  non  vi  sarebbe  piu'  per  il  cittadino  «la sicurezza
giuridica».
    In  conclusione  ad  avviso  di  codesta Commissione le modifiche
apportate  alla  legge  n. 388/2000  non  possono  ledere  i  diritti
acquisiti  e  legittimamente  entrate  a far parte del patrimonio del
contribuente; e tanto meno si puo' far carico ad esso della «ansiosa»
e sovrapposta normativa in materia di sospensione.
    La  contribuente  ha  maturato un diritto a normativa vigente nel
2001  investendo  in  area  svantaggiata  e ha chiesto l'utilizzo del
credito  di imposta nel 2002 (non poteva farlo prima). Ne consegue la
legittimita' del suo operato.
    Ma  ancora una volta andando oltre queste considerazioni la legge
in materia di rimborso del credito di imposta appare irrazionale e in
contrasto  con  gli  artt.  3 e 25, secondo comma, della Costituzione
italiana.
    In  effetti  le  sopravvenute  leggi n. 253/2002 e n. 289/2002 in
modo  ingiustificato  vengono  a  discriminare i cittadini i quali in
buona  fede  hanno  ritenuto potersi avvalere di agevolazioni fiscali
sostenendo   nel   caso   di   cui   trattasi  investimenti  in  zona
svantaggiata, e poi e' venuto meno loro il rimborso per effetto della
succitata  e  sopravvenuta  legge di sospensione contenente norme con
effetti retroattivi.
    Per cui questa Commissione, dopo attento esame degli atti e ampia
discussione, ritiene doversi sottoporre all'esame della suprema Corte
la  legittimita' costituzionale delle leggi n. 253/2002 e n. 289/2002
in  quelle  parti  in  cui  discriminano la parita' dei diritti tra i
cittadini e dispongono effetti retroattivi in materia di legislazione
tributaria.