P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  delle  leggi di sospensione del diritto
all'utilizzo del credito di imposta (leggi n. 253/2002 e n. 289/2002)
perche'  in  contrasto  con gli articoli 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione italiana.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e  al Presidente del Consigli dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Napoli, addi' 18 ottobre 2006
                       Il Presidente: Di Nardo
Il relatore: De Menna
07C0663