P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle leggi di sospensione del diritto all'utilizzo del credito di imposta (leggi n. 253/2002 e n. 289/2002) perche' in contrasto con gli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione italiana. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consigli dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 18 ottobre 2006 Il Presidente: Di Nardo Il relatore: De Menna 07C0663