IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. 1. - Letto il ricorso ex artt. 22, 22-bis e segg. legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2005 dal sig. Martella Umberto il quale, in proprio ed in qualita' di genitore esercente la potesta' genitoriale sul minore Martella Matteo, proponeva ricorso davanti allo scrivente Giudice di pace di Notaresco per contestare integralmente il provvedimento irrogativo de quo, sostenendo che il minore Martella Matteo sarebbe stato fermato dagli agenti accertatori mentre il medesimo si apprestava a spostare il veicolo da un punto della via pubblica, in cui quest'ultimo era posteggiato, a circa dieci metri di distanza, nel punto in cui il Martella si stava intrattenendo con alcuni amici, al fine di tenere il mezzo sotto il proprio controllo e che pertanto il Martella non avesse o comunque ritenesse in buona fede di non avere l'obbligo di indossare il casco protettivo avendo agito nella convinzione che la condotta sopra descritta non costituisse circolazione; sarebbe mancato, quindi, l'elemento soggettivo richiesto per l'applicabilita' della sanzione amministrativa ex art. 3 della legge n. 689/1981. 2. - Nell'immediatezza del fatto, al trasgressore veniva contestata la violazione degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies c.d.s. prescrivente quest'ultimo la misura cautelare del sequestro eseguita mediante affidamento in custodia alla Carrozzeria Auto Scic s.n.c. ai fini della successiva confisca. 3. - Il ricorrente evidenziava altresi' che nel caso in esame non vi sarebbero stati nemmeno gli estremi per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca stante l'appartenenza del veicolo sequestrato al sig. Martella Umberto, estraneo alla violazione amministrativa, accertata in capo al figlio Matteo, quale conducente del mezzo. 4. - Per i motivi sopra esposti, il ricorrente chiedeva al giudice di pace di pronunciarsi per il totale annullamento del verbale e per l'assoluzione dell'opponente dall'obbligazione di pagamento della sanzione irrogata con condanna dell'opposto alla refusione delle spese di giudizio. O s s e r v a i n d i r i t t o Con l'art. 213 del c.d.s., cosi' come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115 convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, il legislatore, in correlazione con l'art. 240 c.p. in base al quale sono soggete a confisca giudiziaria le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ha introdotto al comma 2-sexies di tale articolo, come sanzione accessoria, la confisca amministrativa del veicolo e delle cose che servirono a commettere la violazione amministrativa, con la contemplazione del sequestro preventivo del veicolo: l'irrogazione della confisca amministrativa e' prevista nei casi in cui ciclomotori e motoveicoli siano usati per commettere una delle violazioni amministrative previste dagli artt. 169, commi 2 e 7 (trasporto di persone in soprannumero), 170 (trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore a due ruote) e 171 (uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote), ovvero per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato siano commessi da detentore maggiorenne, sia da detentore minorenne. Questo giudice ritiene che la confisca amministrativa obbligatoria del veicolo, introdotta dalla citata legge n. 168/2005, sollevi forti dubbi di legittimita' costituzionale, in riferimento ad alcuni principi fondamentali che vengono ad essere violati, ragione per cui solleva sul punto incidente di costituzionalita' per i seguenti motivi: la sanzione amministrativa introdotta con l'art. 213, comma 2-sexies della legge n. 168/2005 e' in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), che, statuendo al comma 1 che «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» ed al comma 2 che «e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (eguaglianza sostanziale), vieta trattamenti discriminatori ed impone che in presenza di violazioni identiche o analoghe, la sanzione sia la medesima. Nella questione de quo sollevata, si ravvisa invece una forte disparita' di trattamento, dal momento che la sanzione della confisca obbligatoria del mezzo, prevista come sanzione accessoria, e' prevista solo nel caso in cui la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo e non nel caso in cui sia determinata servendosi di un altro tipo di veicolo, ad esempio una automobile (basta all'uopo considerare che la confisca amministrativa e' prevista, ad esempio, nel caso in cui il soggetto non indossi regolarmente allacciato il casco, come previsto ex art. 171 c.d.s., mentre un analoga sanzione non e' prevista nel caso in cui un conducente di una automobile non allacci le cinture di sicurezza); vi e' sostanzialmente un aperto contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalita' che impongono l'adozione di pene adeguate (artt. 3 e 27 Cost.): principi chiaramente minati da tale normativa dal momento che, ritiene il giudice scrivente, la sanzione accessoria risulta sproporzionata rispetto alla pena principale, consistente in un' esigua sanzione pecuniaria, tanto che il contenuto afflittivo della sanzione risiede non gia' nella sanzione principale bensi' in quella accessoria, che finisce pertanto con l'avere un carattere prevalente e preponderante; si giunge in questo modo ad irrogare una sanzione eccessivamente penalizzante per il soggetto, mentre la funzione primaria della pena e' la funzione rieducativa (art. 27, comma 3, Cost.). La portata fondamentale di tali principi e' stata piu' volte ribadita dall'adita Corte costituzionale che ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore e' possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita» e proprio con il fine di evitare situazioni di disparita' di trattamento, ha, sempre l'adita Corte costituzionale, dichiarato l'illegittimita' costituzionale, dell'art. 134, comma 2 del c.d.s., che prevedeva la confisca del veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione dello stesso e dell'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. riguardante la decurtazione dei punti della patente al proprietario del veicolo, con sentenza n. 27/2005; principi quindi piu' volte ribaditi dalla suprema Corte, come cardine dell'ordinamento, ma che non hanno ispirato la normativa in questione, legge n. 168/2005, con l'introduzione della confisca amministrativa obbligatoria nei casi previsti; infine si evidenzia un ulteriore ed aperto contrasto anche con l'art. 16 della Costituzione che sancisce la liberta' di «circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale», liberta' che con la confisca del mezzo viene compressa e limitata notevolmente: guidare un veicolo consente infatti una possibilita' di circolazione enormemente piu' ampia rispetto alla possibilita' di circolare senza la disponibilita' del veicolo, in particolare in presenza di esigenze lavorative e nelle moltissime localita' che sono poco o mal servite da mezzi di trasporto pubblici.