P. Q. M. Visti l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge n. 87/1953, cosi' provvede: considerata la non manifesta infondatezza e rilevanza, solleva la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli artt. 3, 16 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte i cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. o per commettere un reato; sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale; dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera. Notaresco, addi' 9 dicembre 2006 Il giudice di pace coordinatore: Lissoni 07C0680