P. Q. M.
    Visti  l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge n. 87/1953, cosi'
provvede:
        considerata   la  non  manifesta  infondatezza  e  rilevanza,
solleva  la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213,
comma  2-sexies,  del  d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto
dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge
17  agosto  2005, n. 168, per violazione degli artt. 3, 16 e 27 della
Costituzione  della Repubblica italiana, nella parte i cui prevede la
sanzione   amministrativa   della   confisca   di  un  ciclomotore  o
motoveicolo   utilizzato   per   commettere   una   delle  violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. o
per commettere un reato;
        sospende  il  procedimento  in  corso  ed  ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale;
        dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza
venga   notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.
        Notaresco, addi' 9 dicembre 2006
              Il giudice di pace coordinatore: Lissoni
07C0680