P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge
11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Presidenti di Camera e Senato.
        Cosi' disposto in Bolzano, il 10 febbraio 2006.
                        Il Presidente: Roilo
07C0687