P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti di Camera e Senato. Cosi' disposto in Bolzano, il 10 febbraio 2006. Il Presidente: Roilo 07C0687