P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alla ricorrente, all'I.N.P.D.A.P. ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007. Il giudice unico: Zingale 07C0693