P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 774, della legge 27
dicembre  2006,  n. 296,  in relazione all'art. 3 della Costituzione,
nei termini di cui in parte motiva.
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata  alla  ricorrente, all'I.N.P.D.A.P. ed alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  e comunicata al Presidente della Camera dei
deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 10 gennaio
2007.
                      Il giudice unico: Zingale
07C0693