P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art.  69,  quarto  comma,  codice
penale,  come  novellato  dall'art.  3  della  legge 5 dicembre 2005,
n. 251,  nella  parte  in cui, nei casi previsti dall'art. 99, quarto
comma,  c.p.,  stabilisce  divieto  di  prevalenza  delle circostanze
attenuanti  sulle  ritenute  circostanze  aggravanti,  per violazione
degli artt. 3 e 27 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di
cui  e'  data  lettura  in  udienza  alle  parti,  sia  notificata al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed  altresi' comunicata al
Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei deputati.
        Roma, addi' 30 gennaio 2007
                         Il giudice: Steidl
07C0697