P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg., legge n. 87 del 1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 157,  comma primo, c.p., come
sostituito  dall'art. 6  legge  5 dicembre 2005, n. 251, in relazione
all'art. 3  della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine
minimo  di  prescrizione  di anni sei per i delitti e di anni quattro
per  le  contravvenzioni,  anziche'  di  anni  tre, anche per i reati
puniti  con  la sola pena pecuniaria (art. 52, commi primo e secondo,
lett. a), prima parte, d.lgs. n. 274/2000) attribuiti alla competenza
del  giudice  di  pace  ai  sensi dell'art. 4, commi primo e secondo,
d.lgs. cit.;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere.
        Orbetello, addi' 14 febbraio 2007
                       Il giudice: Compagnucci
07C0706