P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg., legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma primo, c.p., come sostituito dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine minimo di prescrizione di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, anziche' di anni tre, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria (art. 52, commi primo e secondo, lett. a), prima parte, d.lgs. n. 274/2000) attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, d.lgs. cit.; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Orbetello, addi' 14 febbraio 2007 Il giudice: Compagnucci 07C0706